Prima di entrare in media res, in modo da fornire al lettore le coordinate ermeneutiche essenziali per orientarsi all’interno di questo articolo, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti di parte generale.
Il riparto di giurisdizione all’interno del “doppio binario” di giurisdizione introdotto con Legge Crispi, riposa oggi sul criterio del binomio “carenza di potere/cattivo uso del potere” cristallizzato ex art. 7 del codice proc. amministrativo. In breve, ove l’amministrazione sia titolare del potere attribuitole dalla legge di perseguire l’interesse pubblico, ma tale potere viene esercitato in violazione di legge, la giurisdizione apparterrà tendenzialmente al giudice amministrativo in quanto vi è una P.A. che agisce in veste di autorità. Viceversa, ove l’amministrazione non sia titolare della prerogativa di spendere alcun potere pubblicistico, la controversia apparterrà tendenzialmente al giudice ordinario in quanto vi è una P.A. che spende la sua capacità di diritto privato.
Alla luce di tale criterio, Secondo la Cassazione, la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto soggettivo all’assunzione.
In altri termini, nel caso di concorso cui abbia fatto seguito lo scorrimento di graduatoria, i candidati utilmente collocati possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario se titolari di un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e se la relativa contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato. Viceversa, ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato, la cui tutela spetta al G.A ai sensi ex art. 63 del T.U.P.I., comma 4.