Al fine di analizzare il recente approdo giurisprudenziale, va ricordato che il criterio per determinare se la competenza spetta al Giudice di Pace o al Tribunale è innanzitutto quello del valore della causa.
In particolare, il Codice di procedura civile, con esclusivo riferimento a quanto qui di interesse, prevede
- all’art. 7 co. 1, che il Giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, nonché per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (a prescindere dal loro valore);
- all’art. 9 primo periodo, che il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il Codice di Rito, inoltre, si occupa di precisare, all’art. 12, che il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
Per tale ragione, è indubbio – come confermato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15434/2020 e Cass. n. 21227/2018) – che il valore della causa si determina con riferimento alle somme contestate, nel caso in cui questa riguardi delibere assembleari che prevedono oneri in capo solo ad alcuni dei condomini e che siano da questi impugnate.
Per quanto riguarda le delibere dell’assemblea che producono effetto nei confronti di tutti i condomini, tuttavia, ci si chiede se il valore della causa debba determinarsi sempre in relazione all’importo di spettanza del singolo condomino che agisce giudizialmente oppure se sia più corretto fare riferimento al valore complessivo della spesa che la delibera impugnata comporta.
E proprio quest’ultima soluzione ha trovato accoglimento nel recente provvedimento della Suprema Corte, la quale ha affermato che in siffatte ipotesi “il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito” in quanto la domanda non può intendersi ristretta al solo importo contestato, ma “si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all‘intero ammontare della spesa”.
Il caso concretamente deciso dalla Cassazione, in particolare, riguardava l’impugnazione innanzi al Tribunale di un consuntivo di spesa approvato dall’assemblea di condominio dopo il compimento di alcuni lavori straordinari in un palazzo. Il Condominio, pertanto, aveva proposto eccezione di incompetenza, segnalando che gli importi richiesti a ciascun condomino erano inferiori ai 5.000 euro, sicchè la competenza spettava al Giudice di Pace.
La Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, hanno dunque ritenuto sussistente la competenza del Tribunale, sulla scorta del principio sopra riportato.