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Decoro architettonico: non può essere leso se l’immobile si trova in stato di degrado

Decoro architettonico: non può essere leso se l’immobile si trova in stato di degrado
La Cassazione ribadisce che non può configurarsi lesione del decoro architettonico quando l’estetica dell’edificio è già compromessa.
Con la sentenza n. 10583/2019, la Seconda Sezione Civile della Cassazione si è espressa sul ricorso proposto da un condomino in materia di decoro architettonico dell’edificio.
Questa la vicenda processuale.
Un condominio citava in giudizio uno dei suoi condomini, per avere quest’ultimo arbitrariamente aperto una finestra nel muro condominiale.
Secondo l’attore, tale intervento costituiva uso indebito della cosa comune oltre a compromettere la statica e l'estetica del fabbricato, di notevole prestigio e valore storico: inoltre sarebbero risultate violate anche le norme in materia di distanze tra costruzioni, tra costruzioni e vedute e tra vedute.
La domanda di rimessione in pristino veniva accolta dal tribunale; la sentenza veniva impugnata dal condomino soccombente, e la Corte d'Appello accoglieva l’impugnazione.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione uno dei condomini.
Nel decidere per il rigetto del ricorso, la Corte ha innanzitutto ribadito - per il profilo che qui specificamente interessa - che la valutazione in ordine all'alterazione ed alla lesione del decoro architettonico spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.
Ciò premesso, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento, in base al quale, in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
Sul punto vengono citate, tra le altre, Cass. 26055/2014; oppure Cass. 21835/2007, secondo cui, nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile.


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