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Ombrellone sul balcone di casa in un condominio, non sempre è possibile metterlo: scopriamo insieme le regole

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Ombrellone sul balcone di casa in un condominio, non sempre è possibile metterlo: scopriamo insieme le regole
Arricchire il proprio terrazzo posizionando un ombrellone sul balcone: scopri se puoi farlo quando vivi in un condominio
Agosto non è ancora giunto al termine, ma c'è chi è già rientrato a casa, così come chi non è mai partito per le vacanze. Le temperature, tuttavia, non accennano a diminuire.
Per chi ha la fortuna di poter usufruire di un terrazzo o di un ampio balcone, un'idea potrebbe essere quella di crearsi uno spazio, magari con delle sdraio e un ombrellone per potersi rilassare all'aperto riparandosi però dalla calura. Ma chi abita in un condominio ne ha diritto o rischia conseguenze legali?

Come sappiamo, difatti, chi vive in condominio deve rispettare, da un lato, quanto previsto dalla legge e, dall'altro, i dettami del regolamento condominiale.
Il regolamento (di condominio) è un insieme di norme e regole valide per tutti i condomini e relative alla gestione delle parti comuni, alla ripartizione delle spese, nonché alla tutela del decoro dell'edificio.
In particolare, l'art. 1138 del Codice Civile stabilisce che il regolamento è obbligatorio quando, in un edificio, il numero dei condomini è superiore a dieci.
Per sapere quindi se possiamo collocare un ombrellone sul balcone di casa, dobbiamo analizzare cosa dice la legge e cosa prevede il regolamento.
In primo luogo, viene in rilievo l'art. 1122 del Codice Civile. Ai sensi di tale norma, "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Ai sensi del secondo comma, inoltre "in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea."

Sulla base di tale norma, quindi, il condomino che installi un'opera deve assicurarsi di arrecare danni alle parti comuni e di non minare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, che costituiscono quindi dei limiti all'esecuzione di opere nel condominio, anche se su parti private.
Per decoro architettonico, si intende l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferirgli una propria identità.
In merito all'ombrellone, viene da chiedersi se si possa parlare di opera ai sensi dell'art. 1122 del Codice Civile. Difatti, l'ombrellone è un qualcosa di mobile, che può essere spostato.
Non venendo fissato stabilmente, non dovrebbe causare alcun problema alla stabilità e sicurezza del fabbricato. Tuttavia, non può escludersi che un ombrellone possa arrecare pregiudizio al decoro architettonico, soprattutto per l'indeterminatezza di tale concetto.
Al riguardo, la Giurisprudenza ha chiarito che, per decoro architettonico, che costituisce un bene comune, si intende l'estetica dell'edificio. In particolare, secondo la Suprema Corte, non è un qualcosa afferente unicamente agli immobili di particolare pregio storico-artistico, in quanto riguarda anche i comuni condomini, laddove "possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia" (Cass. Civ. n. 8830/2008).
È possibile, quindi, che posizionare un ombrellone sul proprio balcone possa infastidire alcuni condomini, che potrebbero lamentare un pregiudizio al decoro dell'edificio e, nel caso si arrivi in Tribunale, sarà il giudice a valutare se tale pregiudizio sia effettivo o meno.
Ma al di là di ciò che dice la legge, bisogna in ogni caso considerare il regolamento condominiale. Difatti, il regolamento (di condominio), essendo espressione dell'autonomia organizzativa dei condomini, può, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1138 del Codice Civile, prevedere regole più restrittive. Difatti è possibile che, ad esempio, il regolamento condominiale vieti di collocare ombrelloni sul proprio balcone, e in questo caso non sarà possibile farlo, anche se tale azione non arrechi alcun danno alle parti comuni o alcun pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro architettonico dell'edificio.
Di conseguenza, prima di collocare un ombrellone sul proprio balcone, è importante accertarsi in primo luogo che non vi sia nessuna previsione nel regolamento (di condominio) che lo vieti e, in ogni caso, assicurarsi di rispettare quanto prescritto dall'art. 1122 del Codice Civile.


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