Si fa presente che, ai fini di tale installazione, è necessario rispettare alcune regole fondamentali, che sono state precisate anche dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in alcune loro sentenze.
Innanzitutto vanno rispettate le norme previste dal codice civile per le innovazioni, le quali, ai sensi dell’art. 1120 codice civile sono ammesse quando rispettino il “decoro architettonico” dell’edificio.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, non sono consentite non solo le innovazioni che “possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato” ma anche quelle che “ne alterino il decoro architettonico”.
In altri termini, ciò significa che non è possibile installare un gazebo le cui caratteristiche estetiche “stonino” completamente con quelle che sono le caratteristiche del fabbricato condominiale.
In proposito, infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 24305 del 2008, ha chiarito come il condominio possa ordinare al condomino di rimuovere il gazebo che sia stato collocato sul terrazzo condominiale, laddove le sue caratteristiche estetiche non siano in armonia con quelle del terrazzo stesso.
Peraltro, secondo la Corte, a nulla rileva il fatto che il gazebo sia stato installato in un’area non condominiale ma di proprietà esclusiva del singolo condomino, in quanto anche in questo caso deve ritenersi operante la regolare secondo cui il gazebo, per le sue caratteristiche e per i materiali di cui è composto, deve rispettare il “decoro architettonico” dell’edificio condominiale.
Va osservato, poi, che in alcuni casi, l’installazione del gazebo non è del tutto libera, rendendosi necessario prima ottenere un “permesso di costruire” da parte del Comune.
Proprio su questa questione si è pronunciato il Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 971 del 2014 ha precisato come tale permesso sia necessario quando il gazebo sia di dimensioni particolarmente elevate.
Nel caso all’esame del Consiglio di Stato, era stata contestata l’installazione di un gazebo finalizzato a fungere da copertura all’autovettura del condomino, di dimensione 3,2 metri x 6 metri. Copertura realizzata dal condomino senza aver richiesto previo permesso di costruire al Comune.
Ebbene, in questo caso, in considerazione delle dimensioni non elevate del gazebo, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover aderire alle argomentazioni del condomino in questione, escludendo che le dimensioni e le caratteristiche strutturali del gazebo fossero tali da richiedere il permesso di costruire.
In sintesi, dunque, se volete procedere a installare un gazebo (e lo stesso deve dirsi per altre strutture simili, come le tettoie o i pergolati), dovete, innanzitutto, fare attenzione al materiale e alle caratteristiche estetiche dello stesso, che dovranno essere in armonia con le caratteristiche esteriori del fabbricato condominiale, dal momento che deve essere rispettato, come per tutte le innovazioni, il “decoro architettonico” dell’edificio.
In secondo luogo, se volete installare un gazebo di dimensioni particolarmente elevate, tale da potersi considerare quasi un vero e proprio “edificio”, attenzione, perché prima di procedere all’installazione dovrete rivolgervi al Comune, al fine di richiedere il rilascio di un apposito “permesso di costruire”.
In mancanza di permesso di costruire, infatti, gli altri condomini potrebbero anche comunicare ai vigili urbani che avete realizzata un'opera abusiva (nella non celata speranza che ve la facciano abbattere).