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Posso realizzare una serra sul mio terrazzo?

Posso realizzare una serra sul mio terrazzo?
La serra posizionata sulla terrazza di un appartamento inserito in un contesto condominiale costituisce "innovazione vietata" se altera la facciata esterna del condominio.
Con l’ordinanza n. 12917 del 22 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittima installazione di una serra all’interno di un condominio.

Tale installazione si configura come una “innovazione”, disciplinata dall’art. 1120 del c.c., il quale ammette tali opere laddove vengano deliberate, con determinate maggioranze, dall’assemblea condominiale, fermo restando che sono “vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Nel Caso esaminato dalla Corte, il condominio in questione aveva chiesto la condanna di due condomini alla rimozione della serra realizzata sulla terrazza del loro appartamento, poichè vietata dal regolamento condominiale.

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i condomini alla rimozione della serra e al ripristino dello stato dei luoghi.

Tale sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, la quale riteneva che la serra realizzata dai condomini convenuti in giudizio, alterasse la facciata esterna dell’edificio condominiale.

I condomini, quindi, decidevano di proporre ricorso in Cassazione, ritenendo la condanna ingiusta.

In particolare, secondo i condomini, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che la realizzazione della serra era stata autorizzata dall’amministrazione comunale con la conseguenza che la medesima doveva dirsi legittima.

La Corte, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dai condomini, dal momento che “le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica Amministrazione e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo – neppure ai fini della legittimità di una innovazione ai sensi dell’art. 1120 del c.c., comma 2, da compiersi nell’ambito di un condominio di edificio - incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini”.

In sostanza, secondo la Corte, il provvedimento di autorizzazione amministrativa, non poteva essere invocato nei confronti del condominio, in quanto esaurisce la sua efficacia nell’ambito del rapporto tra l’amministrazione e il soggetto richiedente.

Peraltro, la Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva ritenuto che la serra realizzata dai condomini convenuti in giudizio, alterasse la facciata esteriore dell’edificio, sottolineando come la medesima avesse “dimensioni molto rilevanti, tanto da apparire come un prolungamento dei locali interni dell’unità immobiliare”, incidendo, dunque, sulla facciata e sull’aspetto della stessa.

Di conseguenza, tale innovazione doveva considerarsi vietata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1120 del c.c., il quale vieta le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell’edificio condominiale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini già condannati in primo e secondo grado, condannando i medesimi al pagamento delle spese processuali.


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