Ciò che rileva per accordare e quantificare il risarcimento, infatti, è secondo la Corte – che richiama l’importante insegnamento delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 – il solo c.d. danno conseguenza, che deve essere espressamente allegato e provato.
Quanto ai mezzi di prova utilizzabili, la Corte ha specificato che sono utilizzabili anche le semplici presunzioni.
Quanto al criterio di liquidazione del danno, poi, la Suprema Corte ha precisato che il giudice deve procedere equitativamente ex art. 1226 c.c. tenendo in considerazione, in virtù dei principi della natura meramente riparatoria della responsabilità civile e dell’integralità del risarcimento, i diversi fattori che possono aver inciso sul danno nella sua concreta consistenza.
Dalla motivazione della sentenza, poi, si deve evincere l’importanza che il giudice ha assegnato a ciascuno di questi fattori per determinare il quantum del risarcimento e il processo logico-argomentativo seguito: se tali condizioni sono rispettate, dunque, il potere discrezionale del giudice di liquidare equitativamente il danno non può essere oggetto di sindacato di legittimità.
La fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Corte, in particolare, riguardava il mancato rilascio da parte di una società di un immobile che era stato oggetto di un contratto preliminare di locazione.
I giudici di merito avevano dunque condannato la società occupante al rilascio del bene nonché al pagamento di mille euro al mese fino al rilascio dell’immobile a titolo di indennità per l’occupazione senza titolo.
Avverso tale sentenza aveva allora proposto ricorso in Cassazione la società occupante, censurando – per quanto ora di rilievo – il fatto che il danno da illegittima occupazione era stato liquidato a prescindere dalla dimostrazione del suo effettivo ammontare, in modo del tutto arbitrario.
Nell’accogliere siffatta impugnazione, la Corte ha operato le importanti precisazioni sopra esposte, affermando chiaramente che “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo”.