Di questa questione si è occupato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il quale, con la sentenza n. 2714 del 22 maggio 2017, ha fornito risposta positiva al quesito.
Nel caso esaminato dal TAR, il Comune di Napoli aveva disposto la demolizione di una veranda costruita in alluminio e vetro, che era stata edificata, in assenza di permesso di costruire, al fine di chiudere il balcone dell’appartamento di un soggetto.
Il proprietario dell’appartamento in questione aveva, dunque, deciso di rivolgersi al TAR, nella speranza di ottenere l’annullamento del provvedimento sfavorevole.
Osservava il ricorrente, in particolare, che le opere in questione rappresentavano “intervento di natura manutentiva e pertinenziale”, che poteva essere eseguito con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività e che non era sanzionabile con il grave provvedimento demolitorio emesso dal Comune.
Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al proprietario dell’appartamento, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava il TAR, in particolare, che gli interventi edilizi che determinano una variazione della volumetria e dell’architettura di un edificio, come “le verande edificate sulla balconata di un appartamento”, richiedono la previa concessione del permesso di costruire.
Precisava il TAR, infatti, che, in materia edilizia, la veranda rappresenta “un nuovo locale autonomamente utilizzabile”, essendo un’opera destinata a durare in modo stabile, ampliando il godimento dell’immobile.
Poiché, dunque, la veranda viene costruita in modo durevole e non è destinata a far fronte ad esigenze temporanee e ad essere successivamente rimossa, è necessario ottenere il permesso di costruire.
Evidenziava il TAR, inoltre, che a nulla rilevano i materiali in cui viene costruita la veranda, in quanto, la stessa, anche se realizzata con pannelli in alluminio, aumenta comunque il volume dell’edificio, dal momento che le strutture sono fissate in maniera stabile al pavimento.
Di conseguenza, il TAR riteneva che la realizzazione della veranda fosse qualificabile come “intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01” e che la stessa fosse, pertanto, subordinata al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), dello D.P.R. stesso.
Secondo il TAR, dunque, il Comune di Napoli aveva del tutto correttamente comminato al ricorrente la sanzione demolitoria, dal momento che il proprietario non si era preoccupato di ottenere il suddetto permesso.
Ciò considerato, il TAR rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, in quanto “manifestamente infondato”, e condannava il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.