Secondo il Tribunale di Perugia, sembrerebbe di no (sentenza del 30 maggio 2016).
Nel caso esaminato dal Tribunale, in occasione di un giudizio di separazione personale promosso dalla moglie il marito chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie stessa, per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 143 c.c.
Il marito chiedeva, inoltre, che fosse revocato il suo obbligo di versare, in favore della moglie, un assegno a titolo di contributo nel suo mantenimento o, in subordine, che tale assegno fosse ridotto.
A sostegno delle proprie ragioni, la moglie esponeva, invece, che “ il rapporto coniugale si era disfatto nel corso degli anni, tanto che i coniugi avevano intrapreso in passato molte volte il percorso della separazione, ogni volta ripensandoci”.
La donna precisava, inoltre, “di essere priva di reddito proprio e di avere sempre lavorato nell’azienda agraria del marito, senza alcun contratto e godendo solo della tutela previdenziale e infortunistica”.
Al contrario, secondo il marito, “la crisi coniugale era stata causata esclusivamente dalla condotta della moglie, la quale, da quando, nel periodo 2001/2002, aveva conosciuto ed iniziato a frequentare una giovane ragazza di nome (C), aveva smesso di lavorare con continuità nei campi con il marito, assunto un atteggiamento di chiusura ed incomunicabilità nei suoi confronti, gli aveva taciuto preoccupanti risvolti giudiziari della detta frequentazione (tra cui l’essere stata querelata), ed era divenuta ostile nei confronti del marito e dei suoi familiari, che aveva più volte aggredito ed insultato”.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di dover addebitare la separazione alla moglie, in quanto occorreva considerare il principio secondo cui “ai fini della addebitabilità della separazione, occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza”.
In altri termini, ciò significa che la violazione dei doveri coniugali non implica necessariamente l’addebito della separazione, essendo necessario dimostrare che tale violazione ha rappresentato, in concreto, la causa della separazione.
Nel caso di specie, tuttavia, non appariva dimostrato che la moglie avesse intrattenuto con la sig.ra in questione una relazione extraconiugale, dal momento che la stessa difesa del marito aveva più volte ipotizzato che si fosse trattato di “un sentimento unilateralmente nutrito dalla (A) nei confronti di una giovane donna”.
Secondo il Giudice, dall’istruttoria effettuata risultava che, molto probabilmente, la moglie, nel corso del matrimonio, aveva intrattenuto con la giovane donna “un rapporto di amicizia connotato da sentimenti particolarmente affettuosi e, forse, da attrazione” che, però, non era “mai sfociato in una relazione (non è dato sapere se per indisponibilità della donna o se per altre ragioni)”.
Di conseguenza, appariva “del tutto probabile che la scoperta di provare attrazione o sentimenti di forte attaccamento verso una donna abbia comportato uno stravolgimento emotivo importante nella sfera psicologica della ricorrente”, se si considera anche che la moglie stessa, dopo aver conosciuto questa donna, aveva deciso di “intraprendere un percorso psicoterapico”.
Pertanto, secondo il Giudice, “anche ammesso che sino ad allora la relazione coniugale tra i coniugi fosse stata pienamente gratificante e priva di incrinature”, “l’allontanamento affettivo e sentimentale dal coniuge, pur causato dai sentimenti nutriti verso una donna” non poteva in alcun modo “considerarsi colpevole, nel senso che non può ritenersi connotato dalla coscienza e volontarietà di venire meno ai doveri nascenti dal matrimonio, ma frutto di una maturazione personale che inevitabilmente porta con sé tormenti interiori e difficoltà di vivere il contesto familiare fino a quel momento aderito”.
Alla luce di ciò, il Tribunale rigettava la domanda di addebito del marito e confermava il suo obbligo di provvedere al mantenimento della moglie separata.