Il cortile condominiale è un bene comune?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4687 del 28 febbraio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonisti alcuni condomini, che avevano agito in giudizio nei confronti di altri due condomini, al fine di veder accertato che il cortile di accesso alla strada pubblica “non fosse di proprietà esclusiva dei convenuti (…) e rientrasse, piuttosto, nella proprietà comune”.
Il Tribunale di Napoli, pronunciatosi in primo grado, aveva respinto la domanda dei condomini attori ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale riteneva che il cortile oggetto di contestazione “fosse di proprietà condominiale, trattandosi di area rientrante tra i beni di cui all'art. 1117 c.c.”.
A sostegno delle proprie ragioni, il giudice di secondo grado rilevava come nell’atto costitutivo del condominio stesso “mancava una riserva di proprietà del cortile in favore del venditore”.
Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini interessati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dai condomini in questione, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che “l'area esterna di un edificio condominiale, con riguardo alla quale manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio”, va considerata “di presunta natura condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c.”.
Del resto – proseguiva la Corte - spettava al condomino che pretendeva l'appartenenza esclusiva di un bene (quale appunto un cortile), compreso tra quelli elencati dall’art. 1117 c.c., “dar prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario”, in difetto della quale “deve essere affermata l'appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza impugnata.