Il T.A.R. Sicilia ha recentemente fornito alcune precisazioni sul comportamento che il proprietario di animali deve tenere per non incorrere in responsabilità (sentenza n. 3 del 2016).
Nel caso sottoposto all’esame del T.A.R., i Vigili avevano effettuato un sopralluogo nel condominio, allo scopo di verificare lo stato della terrazza di proprietà di uno dei condomini.
Dal relativo verbale, consegnato al Sindaco del Comune in cui era situato l’edificio condominale, risultava che sul terrazzo stesso vi fosse una colonia di gatti, di cui si occupava il condomino stesso.
Il Sindaco, pertanto, con propria ordinanza, ordinava al condomino in questione di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza dei gatti nel terrazzo, oltre a provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione degli animali stessi, nonché di ridurre, entro un mese, la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge.
In particolare, nel disporre questi provvedimenti, il Sindaco si appellava ad una precisa normativa regionale in materia, rappresentata dalla legge regionale Sicilia n. 15 del 2000.
Il condomino impugnava l’ordinanza del Sindaco davanti al T.A.R. sostenendo che non risultava sussistente il presupposto fondamentale per l’applicazione della suddetta legge, la quale richiede che il soggetto in questione sia “proprietario” o “detentore” (cioè, soggetto che ha la disponibilità materiale di un determinato bene, pur essendo consapevole di non esserne proprietario), degli animali, cosa che, invece, era sempre stata negata dal condomino stesso, oltre che essere smentita anche dalle circostanze di fatto, dal momento che non si trattava di gatti domestici ma di gatti randagi che “vagavano senza padrone”.
Inoltre, secondo il condomino, l’Amministrazione Comunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in primo luogo, “la colonia felina in questione non si sarebbe limitata a sostare nel terrazzo del ricorrente ma anche fra il terrazzo posto al primo piano e i tetti limitrofi” e che, in secondo luogo, il condomino aveva espressamente dichiarato di non essere proprietario dei gatti, essendosi limitato a dar loro saltuariamente da mangiare ed essendosi, comunque, reso disponibile a “collaborare con gli organi preposti, dando la possibilità di accedere attraverso la propria abitazione nel terrazzo per consentire la cattura degli animali per essere successivamente ricoverati in apposite strutture”.
Il ricorrente precisava, inoltre, di non aver mai tratto alcuna utilità, nemmeno affettiva, dai gatti in questione.
Secondo il T.A.R., in casi simili trova applicazione la Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanità Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, la quale stabilisce che "chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione. ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo".
Osserva il T.A.R. che “ciò che rileva, nel caso di specie, non è tanto la finalità (di profitto economico o meno) che il ricorrente trae dai predetti animali quanto il potere di fatto sugli stessi determinato dalla volontà del ricorrente di occuparsene (dando loro da mangiare, seppur non ad intervalli regolari) ed esercitato non in luogo pubblico ma su un terrazzo di sua esclusiva proprietà e confinante con l’altrui proprietà privata”.
Di conseguenza, il T.A.R. conclude nel ritenere pienamente legittima l’ordinanza emanata dal Comune, in quanto: da un lato, risultava assodato che il condomino, pur non essendo vero e proprio “proprietario” dei gatti, comunque provvedeva ad accudirli e a dar loro da mangiare (tanto che era stato documentato come gli stessi fossero soliti “aspettare” che il condomino stesso, in un determinato orario del giorno, portasse loro del cibo, in appositi contenitori) e, d’altro lato, risultava del tutto inifluente che “la colonia felina in questione non si sarebbe limitata a sostare nel terrazzo del ricorrente”, in quanto, ciò non ha alcuna rilevanza con riferimento “alle precarie condizioni igieniche degli ambienti ed ai requisiti necessari ad assicurare una corretta gestione igienico-sanitaria e di benessere degli animali”.