Ma se siamo proprietari un appartamento facente parte di un edificio condominiale, come vanno ripartite le relative spese?
Tale costo, in particolare, è a carico del singolo proprietario dell'appartamento in cui si trova il balcone o questo deve essere considerato bene comune, con la conseguenza che la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini?
Ebbene, in proposito occorre distinguere: infatti, se in linea generale, le spese di ristrutturazione dei balconi del condominio sono a carico dei singoli condomini proprietari dei diversi appartamenti (in quanto i balconi devono essere considerati una sorta di prolungamento del singolo appartamento), va osservato, però, che tale regola trova un'eccezione quando si tratti di ristrutturare solo gli elementi esterni che fungono da decorazione del balcone, in quanto, in questo caso, le relative spese vanno ripartite tra tutti i condomini in proporzione al valore delle rispettive quote di proprietà.
Questa disciplina trova applicazione per il fatto che mentre il balcone, in sè, è considerato un bene di proprietà esclusiva del singolo proprietario, le parti decorative, invece, vengono considerate dei beni di proprietà comune di tutti i condomini, essendo il loro scopo quello di abbellire l'intero immobile.
Di conseguenza, in quest'ultimo caso, la spesa andrà ripartita fra tutti i condomini stessi, in proporzione delle rispettive quote di proprietà (che, come noto, vengono misurate in millesimi).
In proposito, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10209 del 2015, ha fornito alcune precisazioni ulteriori.
Secondo la Corte la regola generale sopra riportata non trova applicazione in tutti i casi: infatti, se un condomino riesce a provare che gli elementi del balcone da ristrutturare non hanno funzione decorativa dell'intero condominio, allora le spese di ristrutturazione dovranno essere poste a carico del proprietario dell'appartamento dove si trova il balcone stesso. Può accadere, infatti che il condominio sia costituito da un edificio piuttosto vecchio o malmesso e che, quindi, non possa affermarsi che un semplice fregio del balcone sia tale da aumentare notevolmente il pregio dell'edificio stesso e che, perciò, sia un bene di proprietà comune.
Nel caso esaminato dalla Corte, un condomino aveva impugnato la delibera dell'assemblea di condominio che aveva posto a suo carico una parte della spesa relativa al restauro dei balconi e delle pensiline del condominio. Riteneva infatti che tali strutture dovevano considerarsi di proprietà esclusiva dei proprietari degli appartamenti posti al primo e secondo piano. L’impugnativa proposta veniva rigettata, sia in primo che in secondo grado.
Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione confermava la validità della delibera, dal momento che i giudici avevano accertato che i rivestimenti ed elementi decorativi dei balconi avevano una funzione ornamentale, con la conseguenza che la relativa spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini.
Nello specifico, secondo la Corte di Cassazione, questa conclusione trovava giustificazione nel fatto che, in un condominio, i balconi "costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore" ma solo quando questi "si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole".
In conclusione, quindi, anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla condomina, confermando le conclusioni a cui erano già giunti i giudici dei precedenti gradi di giudizio.