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Il controverso rapporto tra il reato complesso di rapina e quello di lesioni personali.

Il controverso rapporto tra il reato complesso di rapina e quello di lesioni personali.
La Corte di Cassazione ritorna sul reato complesso di rapina perimetrando ulteriormente i confini dell’assorbimento del reato di lesioni personali nei limiti delle sole percosse.
Con una interessantissima sentenza (n. 3112 del 9 dicembre 2022, depositata il 25 gennaio 2023), la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del reato complesso di rapina, ex art. 628 del c.p., vagliando i limiti dell’assorbimento del reato semplice di lesioni ex art. 582 del c.p. alla luce del principio di consunzione. Prima di entrare in media res, appare opportuno brevissimamente riepilogare un istituto di parte generale del diritto penale di grande fascino: il c.d. reato complesso, che trova la sua disciplina ex art. 84 del c.p..

Prescindendo in questa sede da più approfondite ricostruzioni dogmatiche, può evidenziarsi che la ratio sottesa a tale istituto sia il principio dell’assorbimento. Segnatamente, il legislatore nella sua discrezionalità politica può scegliere in deroga alla disciplina sul concorso di reati ex art. 81 del c.p. di considerare come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato. Il paradigma legale del reato di rapina, previsto dall'art 628 c.p., si inquadra proprio all’interno di questo istituto in quanto si compone della fattispecie del furto, ex art. 624 del c.p., cui si aggiunge una condotta minacciosa o violenta come quella di lesioni. Chiaramente, la discrezionalità del legislatore nel selezionare i “componenti” del reato complesso non è illimitata, dovendo sempre rispettare il principio di ragionevolezza per cui un reato punito in maniera più grave non potrà mai rientrare quale elemento costitutivo o aggravante del reato assorbente. Ciò è accaduto proprio nel caso di specie dove l’applicazione del principio di assorbimento è stata ritenuta paralizzata dagli Ermellini a causa di una violenza sovrabbondante.

In breve, la fattispecie di rapina è idonea ad assorbire la condotta di base violenta nei limiti del reato di percosse ex art. 581 del c.p. versandosi, in caso contrario, in un regolare concorso di reati ex art. 81 c.p. con applicazione della relativa disciplina in punto di pena. Con riguardo alla distinzione tra percosse e lesioni, la giurisprudenza in maniera consolidata ha affermato che i due reati pur avendo in comune l'elemento soggettivo, ovvero la volontà di colpire taluno con violenza fisica, differiscono nelle conseguenze della condotta atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche. Per l’effetto, dalle sole percosse deriva alla vittima soltanto una sensazione fisica di dolore (es. nello schiaffo), mentre nelle lesioni personali alla condotta violenta consegue una malattia della persona offesa, ovvero un'alterazione seppur di breve durata (se la lesione è lieve). Nel caso di specie, dagli atti processuali è emersa proprio una forma di malattia nel corpo suscettibile di inquadramento all’interno del concetto di lesioni (il certificato del pronto soccorso menziona, infatti, un danno in sede occipitale che ha prodotto conseguenze morbose ai tessuti molli che hanno determinato una prognosi di giorni sei. L'ematoma è, infatti, di per sé sintomo di malattia del corpo e, per come affermato da questa Corte di legittimità, rientra a pieno titolo nel fatto tipico delle lesioni). Per l’effetto, la violenza esercitata è stata nell'economia della vicenda illecita superiore a quella strettamente necessaria alla realizzazione del reato sicchè ci si troverebbe di fronte a due eventi indipendenti, seppur uniti dal vincolo teleologico e pertanto innanzi ad un chiaro episodio di concorso di reati.


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