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Omicidio di persona anziana

Omicidio di persona anziana
Aggravante della "minorata difesa" se la vittima è anziana e il reato viene consumato di notte.
Sono, purtroppo, all’ordine del giorno, casi di rapine perpetrate nei confronti di persone anziane.

Ma per gli anziani sono previste delle forme di tutela più stringenti?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 26779 del 28 giugno 2016, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni in merito alla configurabilità della circostanza aggravante della “minorata difesa”, di cui all’art. 61 codice penale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Assiste aveva dichiarato la sorella della vittima colpevole di omicidio aggravato in danno di un anziano (art. 575 e art. 61 codice penale), il cui corpo era stato ritrovato all’interno della propria abitazione dal figlio.

Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’Assiste d’appello, pronunciatasi in secondo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva le circostanze attenuanti generiche, che venivano stimate equivalenti alla ritenuta aggravante della minorata difesa, e rideterminava la pena in quella di anni 22 di reclusione.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, osservava che la Corte di secondo grado avesse, del tutto correttamente “valorizzato entrambi i profili in fatto della condotta che fondano il nucleo lesivo che caratterizza l'elemento circostanziale in esame”.

Il delitto, infatti, era stato perpetrato in orario notturno e, secondo la Cassazione, andava ribadito l’orientamento della medesima Corte, che ritiene che “l'aggravante ricorra in tutti i casi in cui il delitto commesso in orario notturno sfrutta, per la specifica congiuntura temporale, la particolare condizione di fatto e le circostanze dell'azione che influiscono sulla possibilità di reazione del soggetto passivo e non gli permettono di beneficiare delle maggiori difese, su cui, di converso, avrebbe potuto far affidamento in fascia diurna (in senso non dissimile Sez. 2, 3/05/1991, n. 9088, rv. 188134; Cass., sez. 5, 11/03/2011, n. 19615, rv. 250183; Sez.5, sentenza n. 32244del 26/01/2015 Ud. (dep. 22/07/2015) Rv. 265300)”.

Il Giudice di secondo grado, infatti, si era soffermato proprio su questo punto, con la conseguenza che il ragionamento della Corte appariva ineccepibile.

Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo all’età della vittima e alla sua rilevanza ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, la Cassazione osserva che “in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez.2, sentenza n. 8998 dei 18/11/2014 Ud. (dep. 02/03/2015) Rv. 262564)

Nel caso di specie, dunque, appariva indiscutibile che “la vittima, una donna ottantanovenne, vivesse sola di notte” e altrettanto certo risultava che “l'anziana donna era riuscita ad opporre una scarsissima resistenza all'azione di soffocamento”, proprio in ragione della sua età.

Tali elementi sono, secondo la Cassazione, “indicatori rilevanti” e sono stati correttamente presi in considerazione dal giudice del precedente grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, pertanto, rigettava il motivo di ricorso fondato sull’erroneo riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa, in quanto la medesima deve ritenersi sussistente anche in relazione all’età avanzata della vittima del reato, la quale, ovviamente, comporta che la stessa non sia posta nelle condizioni di poter opporre resistenza alle azioni delittuose che siano perpetrate nei suoi confronti.


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