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Morte dell’avvocato: quali obblighi fiscali per gli eredi che riscuotono i compensi?

Fisco - -
Morte dell’avvocato: quali obblighi fiscali per gli eredi che riscuotono i compensi?
Gli eredi, per incassare i compensi dovuti al professionista deceduto, devono emettere la fattura, riaprendo a tal fine la partita iva.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 785 del 19 novembre 2021 ha affrontato il tema degli adempimenti fiscali incombenti sugli eredi del professionista deceduto al fine di incassare i pagamenti ancora a questo dovuti in connessione ad attività svolte prima della morte. In particolare, la risposta dell’Ufficio è giunta a far chiarezza relativamente alla questione della sussistenza o meno dell’obbligo di fatturazione nel caso in cui la partita Iva del de cuius fosse già chiusa al momento della morte.

Il caso sottoposto al vaglio dell’Ufficio, in particolare, riguardava la morte di un avvocato.
In seguito al decesso, la moglie, preso atto che le ultime fatture emesse dal marito nell’ambito dell’attività professionale erano molto risalenti nel tempo, aveva comunicato la cessazione dell’attività e aveva cancellato la relativa partita Iva.
Gli eredi avevano anche reso noto il decesso dell’Avvocato ai clienti, chiedendo loro di verificare la presenza di posizioni aperte e tutti gli assistiti avevano dichiarato di aver estinto ogni debito.
Dopo oltre un anno, tuttavia, erano emerse delle posizioni creditorie residue, sicchè gli eredi si erano accordati con i clienti per riscuotere i compensi.
In relazione a questi incassi, dunque, la moglie dell’avvocato aveva proposto istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, per ottenere chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell’Iva.
In particolare, l’istante sperava di non dover riaprire la partita Iva e di poter:
- ricorrere all’auto-fatturazione da parte dei clienti titolari di partita Iva;
- rilasciare ai clienti non titolari di partita Iva una semplice ricevuta (contenente tutti i dati che andrebbero indicati in fattura ad esclusione della ritenuta d’acconto e della cassa previdenziale), procedendo altresì al pagamento del Modello F24 relativo all’Iva dovuta.

Con la risposta citata, l’Agenzia delle Entrate si è tuttavia espressa nel senso della sussistenza dell’obbligo di rilasciare fattura a tutte le tipologie di clienti, con l’onere per gli eredi del professionista di procedere alla riapertura della partita Iva.
L’Ufficio, nel citato parere, richiama infatti l’art. 35 bis D.P.R. n. 633 del 1973, per cui gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti.
L’Agenzia, ricordato così il dato normativo di riferimento, richiama altresì alcuni importanti precedenti, quali:
  • la risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, con cui si è ritenuto che la cessazione dell’attività del professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali bensì con quello, successivo, in cui chiude siffatti rapporti, fatturando tutte le prestazioni svolte. Pertanto, fino al momento in cui tutti i crediti sono stati riscossi, non può ritenersi cessata l’attività professionale;
  • la risoluzione n. 34/E del 11 marzo 2019, con cui si è affermato che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella;
  • la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016, con cui le Sezioni Unite hanno rilevato che il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, in quanto il fatto generatore del tributo va identificato con la materiale esecuzione della prestazione.
Tanto riepilogato, dunque, l’Ufficio conclude affermando espressamente che l’erede, al fine di incassare i compensi ancora dovuti all’avvocato, dovrà procedere alla riapertura della partita Iva al fine di fatturare la prestazione in nome del de cuius.


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