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Se il coniuge va a convivere stabilmente con un’altra persona perde il diritto all’assegno di mantenimento

Famiglia - -
Se il coniuge va a convivere stabilmente con un’altra persona perde il diritto all’assegno di mantenimento
Può accadere che il coniuge al quale sia stato riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento, si ricostruisca una vita, andando a convivere con il nuovo compagno.
In questo caso, ci si potrebbe chiedere se il coniuge continui o meno ad aver diritto all’assegno.

In proposito, bisogna distinguere a seconda che la nuova convivenza sia stabile o solo occasionale.
Infatti, solo in presenza di una convivenza stabile e duratura il coniuge perde il diritto all’assegno di mantenimento.
La convivenza solo occasionale, invece, non si ritiene che possa determinare un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge tale da giustificare la negazione dell’assegno di mantenimento o la riduzione del suo importo.

La convivenza stabile (chiamata anche “convivenza more uxorio” o “famiglia di fatto”), in particolare, comporta che i conviventi abbiano progettato una vita in comune e, trattandosi, appunto, di una “famiglia di fatto”, ciò comporta il diritto del coniuge obbligato a pagare l’assegno di mantenimento a chiedere che il giudice elimini tale obbligo o, almeno, riduca l’importo dell’assegno stesso.

Va precisato, inoltre, che il coniuge non può decidere semplicemente di non pagare più l’assegno o di ridurre l’importo ma dovrà rivolgersi al giudice e chiedere che lo stesso modifichi gli accordi di separazione o divorzio a suo tempo assunti, in quanto sono cambiate le condizioni economiche dei coniugi (si parla, in questo caso di procedimento di “modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”).

Su quest’argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2 dicembre 2015 – 11 gennaio 2016, n. 225.
Nel caso esaminato dalla Corte, la moglie separata aveva iniziato una convivenza stabile con un altro soggetto e il giudice ha concluso affermando che, poiché il coniuge si è costruito una nuova famiglia, questo fa venir meno il suo diritto all’assegno di mantenimento.

Questo diritto, infatti, viene meno non solo quando il coniuge si risposi ma anche quando vada a convivere in modo stabile con un’altra persona, dando luogo ad una vera e propria “famiglia di fatto”.

Anche quando venga instaurata una “famiglia di fatto”, infatti, deve ritenersi cessato ogni legame con il matrimonio precedente, con la conseguenza che non può più ritenersi esistente il diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento.

Va precisato, inoltre, che il diritto al mantenimento non viene solo sospeso (con possibilità, quindi, di avere nuovamente il pagamento dell’assegno nel caso in cui la convivenza dovesse cessare) ma si estingue definitivamente, in quanto si deve presumere che chi instaura una famiglia di fatto faccia tale scelta in modo responsabile e consapevole e deve essere anche assumersi il rischio che la relazione fallisca.

Di conseguenza, se anche il nuovo rapporto di convivenza dovesse fallire, il coniuge che abbia a suo tempo perso il diritto all’assegno di mantenimento non potrà pretendere di ottenere di nuovo il pagamento dello stesso, a seguito del venir meno della convivenza stessa.
Il diritto al mantenimento, quindi, si estingue e non potrà più tornare in vita.

Occorre prendere in considerazione anche l’ipotesi contraria, ovvero, quella in cui sia il coniuge obbligato a pagare l’assegno di mantenimento ad andare a convivere in modo stabile con un’altra persona.
In questo caso, la nuova convivenza da parte del coniuge obbligato non ha nessuna conseguenza per l’altro coniuge, che continua ad aver diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento.
Il giudice, però, potrebbe accogliere la richiesta del coniuge di rideterminare l’importo dell’assegno stesso, perché potrebbe ritenere che la nuova convivenza abbia determinato un miglioramento o un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato (per esempio, dal nuovo rapporto potrebbe essere nato un figlio, con la conseguenza che il coniuge potrebbe vedersi riconosciuto il diritto a pagare un assegno di importo ridotto, essendo lo stesso ora costretto a provvedere al mantenimento anche di un altro soggetto).


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