Attenzione però, perché le conseguenze di tutto ciò possono anche essere gravi.
In particolare, cosa succede se proprio su un social network vengano pubblicate le prove inequivocabili del tradimento di un coniuge?
Il tradimento provato dalle foto pubblicate su Facebook dal marito che dimostra, addirittura, di "andar fiero" del fatto di intrattenere una relazione extraconiugale, può essere considerata causa di addebito della separazione?
Ebbene, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 456 del 2016 si è proprio trovata a dover decidere un caso di questo tipo.
Nel caso all'esame del Tribunale, in particolare, la moglie aveva chiesto la separazione giudiziale dal marito, domandando che la stessa fosse addebitata al marito stesso, poiché l'aveva tradita.
Va ricordato che, come ovvio, che il problema relativo al l'addebito della separazione, si pone solo nell'ipotesi di "separazione giudiziale" e non i quella di "separazione consensuale".
Infatti, se i coniugi giungono ad un accordo in merito alla separazione (si parla, in questo caso, appunto, di separazione consensuale), gli stessi rinunciano a far valere eventuali responsabilità dell'uno o dell'altro nel causare la fine del matrimonio.
Invece, è quando uno solo dei coniugi chiede la separazione (si parla, dunque, di "separazione giudiziale), lo stesso è libero e ha diritto di far valere tutte le proprie pretese, compresa l'eventuale responsabilità altrui per la separazione.
Proprio la separazione giudiziale, quindi, può essere "con addebito" o "senza addebito" e va osservato come le conseguenze dell'addebito della separazione siano piuttosto pesanti, dal momento che l'addebito impedisce il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento.
Nello specifico, la separazione con addebito viene pronunciata quando il giudice attesta la violazione, da parte di un coniuge dei fondamentali doveri che derivano dal matrimonio (si pensi al dovere di fedeltà, assistenza, coabitazione ecc).
Per quanto riguarda, in particolare, l'ipotesi dell'infedeltà, occorre precisare che il tradimento in sè non è sufficiente a determinare l'addebito della separazione, in quanto è necessario che il tradimento stesso sia stato di gravità tale da causare il fallimento e la fine del matrimonio.
Se, dunque, il giudice dovesse ritenere che non è stato il fatto del tradimento a determinare la fine del matrimonio, il quale, invece, è cessato per altre cause, da non ricondursi alla responsabilità di uno so dei coniugi, lo stesso non potrà pronunciare l'addebito della separazione compromettendo così la riconoscibilità del diritto al mantenimento.
Nel caso di specie, su un noto social network erano state pubblicate, da parte del marito stesso, delle foto che dimostravano inequivocabilmente come il medesimo avesse una relazione extra-coniugale con un'altra donna, della quale, quindi, non dimostrava di voler fare mistero.
Non solo: in sede di istruttoria testimoniale, le dichiarazioni dei testi avevano chiaramente confermato il fatto del tradimento, con la conseguenza che non poteva essere in alcun modo messo in dubbio quanto affermato dalla moglie.
Ebbene, secondo il Tribunale di Roma, proprio il fatto di aver addirittura ostentato la propria infedeltà, pubblicando sui social network fotografie che dimostravano inequivocabilmente che lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale, può ritenersi sufficiente ai fini della pronuncia di separazione con addebito, trattandosi di un comportamento di una gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale.
Il giudice, quindi, ritiene assodato che proprio il fatto del tradimento, "pubblicizzato" sul social network, è stato l'unica causa determinante della fine della relazione coniugale, che, pertanto, può essere ricondotta proprio alla responsabilità del marito fedifrago stesso, cui dovrà essere addebitata la separazione.
Ciò anche in considerazione del fatto che un comportamento di questo genere, dimostra una totale mancanza di rispetto nei confronti della moglie, che vede violata anche la propria dignità personale.