Con una recente sentenza del 18 luglio 2024, il Giudice di Pace di Rimini ha dato ragione ad un automobilista che si era visto sospendere per tre mesi la patente di guida. Il motivo? Il conducente soffriva di reflusso. Se ti interessa conoscere la vicenda, che a una prima lettura può apparire "curiosa", ti consigliamo di proseguire.
Nel caso in esame, nei confronti dell'uomo era stata emessa dalla Prefettura di Rimini un’ordinanza di ingiunzione per la violazione dell’art.
186, comma 2, lett. a) del Codice della strada, e gli era stata comminata la
sospensione della patente per tre mesi, in quanto trovato alla guida
in stato di ebbrezza.
L’automobilista si era quindi opposto al provvedimento, in particolare sulla base di parere medico-legale di un proprio consulente, il quale evidenziava che, essendo l’opponente affetto da reflusso gastroesofageo, tale patologia poteva influire sull’esito del test nel momento in cui dà origine a un rigurgito. Veniva, inoltre, evidenziato che all'uomo non era stato consentito sciacquarsi la bocca e che lo strumento fosse permeabile alle condizioni ambientali e - comunque - inaffidabile per una misurazione così leggermente al di sopra della soglia di non punibilità (0,52 g/l), in assenza di specifica sintomatologia.
Ai sensi della norma citata, difatti, viene punito, appunto con la sospensione della patente da tre a sei mesi, nonché con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, chi guida in stato di ebbrezza, ove il fatto non costituisca più grave
reato, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
Ebbene, nella vicenda in esame, in particolare il Giudice di Pace ha ritenuto di avvalorare la tesi del consulente di parte, che ha appunto evidenziato come il conducente soffrisse di una significativa patologia gastroesofagea, caratterizzata da numerosi episodi di reflusso di tipo acido. Di conseguenza, un eventuale episodio di rigurgito acido, come quello denunciato dall’opponente, per il consulente poteva aver influito sul test, producendo così un falso positivo.
Il Giudice di Pace di Rimini ha, quindi, ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, sostenendo come non possa escludersi che la rilevazione strumentale, ovvero il superamento minimo del tasso alcolemico consentito, sia riconducibile a un evento legato alla patologia del conducente.
Grazie alla consulenza medico-legale di parte, che ha valorizzato i possibili effetti della propria patologia sui risultati dell'alcol test, l'automobilista si è visto quindi annullare il provvedimento di sospensione della patente.