La vicenda aveva avuto origine dalla citazione in
giudizio di un condominio da parte di un soggetto che, mentre si trovava nello stabile, aveva riportato
gravi lesioni a seguito di una caduta causata dall'improvviso cedimento di una balaustra alla quale si era appoggiato.
Sia il Tribunale che la Corte d’
appello di Napoli avevano rigettato la
domanda in quanto, dalle testimonianze raccolte, era emerso che il danneggiato al momento dell’incidente si fosse trovato in piedi su detta balaustra, causandone così il cedimento.
Il danneggiato aveva così proposto ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che i giudici di
merito avessero pronunciato su difesa non proposta, constatando l’avvenuta realizzazione del
caso fortuito ex art.
2051 c.c.
La Corte di Cassazione si è espressa con la
sentenza n. 8478/2020, rigettando il
ricorso. Secondo la Suprema Corte la censura addotta dal
ricorrente non era specifica, in quanto non spiega in che modo la Corte d'appello avrebbe pronunciato oltre la difesa, dal momento che la
responsabilità ai sensi dell'art.
2051 c.c. era stata prospettata dallo stesso ricorrente.
Oltretutto, già in passato la giurisprudenza aveva affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, è possibile ravvisare il caso fortuito anche in una condotta esorbitante posta in essere dalla parte attrice e, in particolare, dimostrando che tale condotta sia stata di per sé sola causa dell'evento.
La Cassazione ha osservato che, in applicazione dell’art.
1227 comma 1 c.c., la condotta del danneggiato si atteggia in modo diverso a seconda del suo grado di incidenza causale sull’evento dannoso e tale valutazione può essere compiuta anche ufficiosamente dal
giudice, tenendo conto del generale dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all’art.
2 Cost.
Dunque, più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista ed evitata dall’adozione, da parte del danneggiato, delle opportune cautele, tanto più l’efficacia causale del suo comportamento imprudente deve considerarsi incidente nella causazione del danno; è inoltre possibile che tale comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia connotato dall'
esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e non costituisca un avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.