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Separazione, ex moglie giovane in grado di lavorare, le spetta l'assegno di mantenimento? Ecco cosa dice la Cassazione

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Separazione, ex moglie giovane in grado di lavorare, le spetta l'assegno di mantenimento? Ecco cosa dice la Cassazione
Ex moglie giovane e in grado di lavorare ha diritto all'assegno di mantenimento? La pronuncia della Cassazione
Il diritto al mantenimento dell'ex coniuge e i presupposti dell'assegno di mantenimento sono temi da sempre molto discussi nelle aule giudiziarie.

La fonte normativa è l'art. 156 del Codice Civile, il quale stabilisce che un coniuge ha il diritto di ricevere dall'altro il mantenimento, se non ha redditi propri adeguati e se non deve essergli addebitata la separazione.

L'assegno di mantenimento va quantificato in base alle circostanze e ai redditi del soggetto obbligato.

Anche dopo la fine del matrimonio, sussistono quindi responsabilità nei confronti dell'ex-coniuge. Tuttavia, l'assegno di mantenimento non viene riconosciuto automaticamente, e il diritto allo stesso va contemperato con il diritto-dovere al lavoro.

Con l'ordinanza n. 17805/2023, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una donna a cui, nei precedenti gradi di giudizio, era stato negato il diritto al mantenimento, in virtù della sua giovane età e dell'aver rifiutato un percorso di orientamento al lavoro proposto dai servizi sociali.

Al riguardo, la donna lamentava di essere priva di redditi e di aver sempre svolto l'attività di casalinga, non potendo quindi rilevare la generica capacità di lavorare.
Specificava, inoltre, che il percorso proposto dai servizi sociali non riguardava un'offerta di lavoro concreta, ma un inserimento futuro e ipotetico.

La Cassazione non ha ritenuto ammissibili tali argomentazioni.
Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, la giovane età è rilevante ai fini della potenzialità lavorativa, anche considerando che alla donna era stato concretamente proposto un percorso, che lei aveva ingiustificatamente rifiutato.
Al riguardo, già con la sentenza n. 789/2017, la Cassazione aveva chiarito che il giudice, chiamato a decidere sulla concessione dell’assegno di mantenimento e sulla relativa misura, debba tener conto dell'attitudine dei coniugi al lavoro e della loro potenziale capacità di guadagno, considerando non solo i redditi in denaro ma anche ogni altra utilità o capacità suscettibile di valutazione economica.

Nella vicenda in esame, inoltre, la Corte, nel rigettare la domanda della donna, ha dato rilievo al fatto che il canone di locazione dell'appartamento in cui la stessa viveva con la figlia era comunque pagato dall'ex-marito, costituendo questo il complessivo sforzo economico che poteva essere a lui richiesto, date le sue possibilità economiche.

Proprio le possibilità dell'ex-coniuge avevano costituito un ulteriore motivo di ricorso della donna, che aveva posto l'attenzione sulla circostanza che la madre dell'ex-marito, con la quale quest'ultimo conviveva, era proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.
Tale situazione di indubbio benessere - secondo la ex moglie - andava ad incidere sulle condizioni del figlio e doveva essere considerata nel valutare le sue capacità reddituali.

Ma anche queste argomentazioni sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che gli obblighi derivanti dall'art. 156 c.c. gravano sui coniugi e non sui loro genitori, risultando quindi irrilevante la situazione economica di questi ultimi.

Secondo la Cassazione, infatti, nel momento in cui un soggetto diventa autonomo e ha formato un proprio nucleo familiare, i genitori non hanno più obblighi nei suoi confronti e qualsiasi aiuto economico rappresenta un atto di liberalità, una donazione.

Di conseguenza, eventuali elargizioni della ex-suocera all'ex-marito non costituivano in ogni caso reddito e non potevano incidere in alcun modo sul calcolo dell'assegno di mantenimento.
Sulla base di queste motivazioni, quindi, la Cassazione ha respinto il ricorso della donna, a cui veniva riconosciuto soltanto l'assegno di mantenimento in favore della figlia.


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