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Ciclista cade su una buca stradale: il Comune è responsabile?

Ciclista cade su una buca stradale: il Comune è responsabile?
La Corte di Cassazione ha accertato la corresponsabilità di un Comune, nella misura del 50%, per la caduta occorsa ad un ciclista a causa della presenza di una buca sulla sede stradale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6034 del 13 marzo 2018 ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento danni da caduta su una buca stradale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere il “risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a causa di una caduta dalla bicicletta per omessa manutenzione stradale”.

Nello specifico, il danneggiato, percorrendo assieme ad altri ciclisti una strada comunale, aveva perso l'equilibrio “a causa della presenza di buche e pietrisco, così da cadere in terra e riportare lesioni personali”.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello, la quale aveva dichiarato il Comune corresponsabile del sinistro, nella misura del 50%.

La Corte d’appello, in particolare, aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2051 c.c., “reputando sussistente un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione convenuta sulla strada di sua ‘proprietà’”, dal momento che la stessa era “notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico”.

Secondo il giudice d’appello, inoltre, sussisteva il nesso di causalità tra la condizione anomala del manto stradale e la caduta del ciclista e il Comune, per contro, “non aveva fornito la prova del caso fortuito”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Comune aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto il Comune corresponsabile del sinistro, dal momento che “una buca delle dimensioni proprie di quella che aveva cagionato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ad una distanza compatibile con la possibilità di attuare quello spostamento della direzione di marcia che avrebbe consentito all'attore di aggirare facilmente il pericolo”.

Di conseguenza, secondo il Comune, la dinamica nel sinistro dimostrava chiaramente che il danneggiato “non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti sulla strada”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal Comune, accogliendo il relativo ricorso solo per quanto riguarda la liquidazione del danno.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva dato peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tenendo conto, “sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all'ora e alle modalità dell'accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze”, giungendo a ritenere sussistente “un concorso, paritario, di responsabilità”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover ugualmente annullare la sentenza e rinviare la causa alla Corte d’appello, ritenendo che il giudice del precedente grado di giudizio non avesse correttamente liquidato il danno in favore del ciclista.


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