Se abitiamo in una villetta a schiera, possiamo installare un’antiestetica antenna satellitare sulla facciata della nostra porzione di edificio? O, al contrario, il condominio potrebbe contestarci di ledere, in tal modo, il decoro architettonico dello stabile?
Nel caso esaminato dalla Corte, il condominio aveva agito in giudizio, chiedendo la condanna di un condomino a “rimuovere una pensilina ed una antenna satellitare installate sulla facciata condominiale”, sostenendo che tali opere “lesive del decoro architettonico, erano state realizzate in dispregio dell’art. 5 del Regolamento condominiale e di quanto deliberato dai condomini”.
Dopo l’accoglimento della domanda in primo grado, la Corte d’Appello ribaltava la decisione, accogliendo l’impugnazione proposta dal condomino in questione.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l’art. 1117 del c.c. (parti comuni dell'edificio condominiale) il quale si applica solo agli “edifici divisi orizzontalmente per piani” e non alle “villette bifamiliari a schiera”.
In caso di villette a schiera, infatti, i muri perimetrali non possono considerarsi di proprietà comune, “avendo solo funzione di delimitare le varie porzioni e di sorreggere la copertura”: di conseguenza, non poteva trovare applicazione l’obbligo di autorizzazione assembleare per le innovazioni e modificazioni delle facciate previsto dal regolamento condominiale citato dal condominio ricorrente in primo grado.
Secondo la Corte d’Appello, peraltro, l’antenna satellitare non comportava alcuna lesione del decoro architettonico del complesso edilizio.
Ritenendo la sentenza ingiusta, il condominio proponeva ricorso in Cassazione, contestando l’affermazione del giudice di secondo grado secondo cui le norme del codice civile relative al condominio e, in particolare, l’art. 1117 del c.c. non avrebbero dovuto applicarsi in caso di villette a schiera.
Secondo il ricorrente, inoltre, i muri perimetrali devono considerarsi parti comuni dello stabile, in quanto “delineano la struttura architettonica dell’edificio”.
Ribadiva, infine, il condominio che il posizionamento e le dimensioni dell’antenna incidevano sul decoro architettonico dell’edificio, evidenziando come gli altri condomini avessero posizionato le loro antenne non sulla facciata ma sul tetto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal condominio, rigettando il relativo ricorso.
Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appello aveva del tutto adeguatamente motivato la propria decisione, sia in ordine all’inapplicabilità dell’art. 1117 del c.c., sia per quanto riguarda la questione relativa al decoro architettonico dello stabile condominiale e tali valutazioni non potevano essere sindacate in sede di terzo grado di giudizio.
Evidenziava la Cassazione, infatti, come le critiche del ricorrente al ragionamento svolto dalla Corte d’Appello si risolvesse “in un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto”, al fine di sollecitare la Cassazione “una valutazione che esula dai precisi limiti del giudizio di Cassazione”.
Si ricorda, infatti, che il terzo grado di giudizio, è volto unicamente ad una valutazione circa la legittimità della decisione assunta dal giudice del precedente grado di giudizio, essendo escluso, ai sensi dell’art. 360 del c.p.c., che la Corte di Cassazione possa procedere ad un nuovo esame del merito della controversia.