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Ci sarà tempo fino al 21 aprile per la rottamazione delle cartelle di pagamento

Fisco - -
Ci sarà tempo fino al 21 aprile per la rottamazione delle cartelle di pagamento
Il Viceministro Casero conferma che sarà prorogato il termine per chiedere lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora dalle cartelle esattoriali.
Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ha offerto la possibilità di avvalersi di un procedimento di definizione agevolata dei debiti erariali affidati all'agente per la riscossione tra il 2000 e il 2016.
In buona sostanza se si decide di pagare le cartelle di pagamento arretrate, sarà possibile stralciare le sanzioni, gli interessi di mora e gli altri oneri che solitamente vengono ad aggiungersi al tributo/tassa non pagato, con una effettiva e concreta diminuzione dell'importo da corrispondere: il contribuente dovrà pagare solamente l'imposta, l'aggio di Equitalia, ovverosia il compenso che spetta all'ente per l'attività di riscossione, e le spese di notifica.
Lo stralcio delle sanzioni non riguarda però le cartelle di pagamento relative a multe per violazione del codice della strada, per le quali sarà possibile chiedere solamente lo stralcio degli interessi di mora.
Il dovuto può essere rateizzato in massimo 5 rate, ma il 70% delle somme deve essere corrisposto necessariamente nel 2017 in rate di pari ammontare nei mesi di luglio, settembre e novembre, ed il restante 30% entro il 2018 nei mesi di aprile e settembre.
Il decreto prevede che la richiesta di definizione agevolata debba essere presentata dal contribuente entro e non oltre il 31 Marzo 2017 ed allo scopo Equitalia invia agli stessi una comunicazione riepilogativa dei carichi affidati e per i quali dunque è possibile la "rottamazione".

Tuttavia in questi giorni il Viceministro Casero, forse incoraggiato dall'incremento delle domande di rottamazione, ha preannunciato che sarà prorogato sino al 21 aprile il termine per richiedere la definizione agevolata a beneficio di quanti volessero estinguere ogni posizione con Equitalia.
Resta però il dubbio, che Casero non ha chiarito, sui debiti tributari non riscossi dagli enti locali che siano stati affidati ad altri agenti della riscossione che non siano Equitalia. Per questi casi l'art. 6 ter del D.L. 193/2016, ha lasciato agli Enti Locali la possibilità, e non l'obbligo, di prevedere ipotesi di definizione agevolata delle cartelle, creando non poche disparità tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione, ma che non possono ottenere l'agevolazione per il sol fatto che il Comune di residenza non si sia rivolto ad Equitalia per la riscossione delle imposte ma ad altro Ente.


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