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Caduta su marciapiede sconnesso, il risarcimento del Comune non è così scontato: ecco cosa bisogna provare per ottenerlo

Caduta su marciapiede sconnesso, il risarcimento del Comune non è così scontato: ecco cosa bisogna provare per ottenerlo
Il Comune è tenuto a risarcire il pedone a seguito della rovinosa caduta causata dalla cattiva manutenzione di strade e/o marciapiedi, ma con quali limiti? Vediamoli insieme
Talvolta una semplice passeggiata può trasformarsi in un vero e proprio percorso ad ostacoli.
Difatti, tra buche stradali, pavimentazione sconnessa di marciapiedi, avvallamenti e tombini (magari mal posizionati), l’ignaro pedone può incorrere in cadute che, talvolta, conducono anche a gravi conseguenze fisiche.

Proprio per questo motivo è opportuno sapere se e in quali circostanze il malcapitato pedone può chiedere ed ottenere dal Comune (o dagli altri Enti preposti alla gestione delle strade e/o marciapiedi) il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta.

Il fondamento normativo della responsabilità dell’Ente (in base a cui lo stesso sarà tenuto al risarcimento) è da ricercare nell’art. 2051 c.c., a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

È proprio l’applicazione di tale norma che stabilisce la responsabilità dell’Ente proprietario (che, per le strade urbane è, appunto, il Comune) nel caso in cui la caduta sia dovuta a cattiva o inadeguata manutenzione del marciapiede.
Infatti, è onere del Comune assicurare che il marciapiede e/o la strada siano tenuti in buono stato manutentivo, prevenendo situazioni di pericolo ed eliminando quelle già in essere.

In quest’ottica, anche qualora il marciapiede presenti punti disconnessi e/o pericolosi, sarà onere del Comune assicurare la presenza di avvisi per segnalare il pericolo ed – eventualmente – transennare i punti più rovinati in attesa della riparazione.

Tuttavia, non sempre il pedone ha diritto al risarcimento del danno causato dalla caduta.

Infatti, laddove la situazione che ha causato il danno sia prevedibile, e quindi superabile con la normale prudenza, il danneggiato vedrà proporzionalmente diminuire il proprio diritto al risarcimento, fino ad escluderlo del tutto qualora l’insidia fosse facilmente visibile o adeguatamente segnalata.

In questi casi, infatti, trova applicazione l’art. 1227 c.c. secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Il discrimine tra ottenere o meno un risarcimento è nell’imprevedibilità dell’evento che, nonostante la condotta attenta del pedone, ne ha causato la caduta ed i conseguenti danni.

Infatti, con la sentenza n. 30394 del 2 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune non è automaticamente responsabile della caduta del pedone causata dal cattivo stato manutentivo del marciapiede.

La Corte, infatti, ha rigettato la richiesta di risarcimento di un cittadino di Sassari che aveva subito gravi danni fisici a seguito di una caduta su un marciapiede privo della relativa pavimentazione, ritenendo che l’illuminazione pubblica fosse sufficiente a rendere ben visibile l’anomalia del marciapiede.

Di conseguenza, il malcapitato pedone, per ottenere il risarcimento del danno, sarà tenuto a provare non solo l’assenza di manutenzione e segnalazione di pericolo da parte del Comune, ma anche le condizioni di scarsa visibilità e/o di imprevedibilità dell’evento dannoso che non sarebbe stato altrimenti evitabile dal pedone.

Per tali motivi, in caso di caduta su una strada o un marciapiede sconnesso, si consiglia (i) di effettuare rilievi video e/o fotografici volti a provare le condizioni in cui si è verificato l’evento (scarsa visibilità della pavimentazione, fogliame o spazzatura che non rende visibile il percorso, buche e/o fessure ecc.), (ii) recarsi al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e per ottenere il relativo referto e, in ogni caso, (iii) ricordarsi di conservare tutta la documentazione relativa alle spese mediche sostenute (anche ai fini della quantificazione del risarcimento stesso).


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