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Buca sulla strada: costituisce sempre un'insidia stradale?

Buca sulla strada: costituisce sempre un'insidia stradale?
Una buca presente sul manto stradale può essere considerata una vera e propria "insidia" solamente laddove la stessa non sia adeguatamente visibile e prevedibile.
Quand’è che una buca sulla strada costituisce una vera e propria “insidia stradale”?

A chiarire tale concetto viene in ausilio l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2298 del 30 gennaio 2018.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una coppia, che aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta da un ciclomotore, che sarebbe stata causata “dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale”.

La domanda risarcitoria era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, dal momento che la Corte d’appello aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., non essendo stati provati “i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità”, che costituiscono gli estremi della “insidia stradale di cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la coppia aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dal giudice del precedente grado di giudizio, rigettando il ricorso proposto, in quanto infondato.

Osservava la Corte, infatti, che il giudice di secondo aveva adeguatamente motivato la propria decisione, accertando che la buca presente sulla strada era prevedibile, con conseguente riconducibilità del sinistro alla “imprudente condotta di guida” del motociclista.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione non poteva parlarsi di “insidia stradale”, dal momento che, dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento, non era stato possibile ritenere provata la sussistenza degli elementi della “prevedibilità” e della “non visibilità del pericolo”, necessari ai fini della risarcibilità del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla coppia, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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