Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
- AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (si pensi all’automobile), a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione;
- sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell’ex art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell’istanza.
I presupposti richiesti da AdeR per potere accedere al beneficio della rateizzazione prevedono che il contribuente, a seconda dei casi, dichiari o anche comprovi in sede di presentazione della richiesta:
• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
• la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
La sussistenza della condizione di “temporaneità” rappresenta dunque l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione. Ma cosa deve intendersi per “temporaneità”?
L’Agenzia, sul punto, chiarisce che è indispensabile e determinante che il contribuente attesti e, in alcuni casi, dimostri la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economica è “definitiva”, come per esempio nel caso di soggetti che hanno cessato la loro attività o che sono interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale, per cui di fatto non possono pagare neanche in forma rateale. È, inoltre, precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio dell’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore.
AdeR può concedere la rateizzazione in proroga?
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica, intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, AdeR può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga. La proroga può essere:
• ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
• straordinaria fino a un massimo di 120 rate, nel caso in cui, oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica, sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate - scadute e non pagate alla data di accoglimento - del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.