In particolare, a fronte della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’assicurazione, la stessa si opponeva, affermando che la garanzia assicurativa non opererebbe nel caso di specie, in quanto “il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la società attrice, un’autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa”.
In altri termini, dunque, secondo l’assicurazione l’obbligo risarcitorio sarebbe venuto meno in quanto il soggetto assicurato guidava un veicolo che non era stata appositamente adattato per far fronte al tipo di disabilità da cui era affetto.
Ebbene, mentre in primo grado il Tribunale accoglieva le argomentazioni svolte dalla società assicuratrice, in secondo grado la sentenza veniva ribaltata e la Corte d’Appello confermava l’obbligo risarcitorio a carico dell’assicurazione stessa.
Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello.
Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada”.
Quindi, secondo la Corte, dal momento che il conducente era comunque abilitato alla guida, avendo la specifica patente, la copertura assicurativa non poteva dirsi esclusa per il solo fatto che egli non guidava un mezzo idoneo.
Prosegue la Corte precisando come “per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa”, con la conseguenza che, “ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida”.
Di conseguenza, la Corte ritiene che nel caso di specie la Corte d’Appello avesse agito del tutto correttamente nel condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno subito dal soggetto in questione a seguito del sinistro, indipendentemente dal fatto che egli, affetto da disabilità, non fosse alla guida di un mezzo appositamente predisposto per tale tipo di disabilità.