La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1337 del 31 gennaio 2012, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, con la conseguenza che la medesima aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente.
In particolare, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado, “con valutazione adeguatamente motivata e non illogica”, aveva esaminato “le condizioni economiche delle parti” e, nello specifico, i mezzi di cui ciascun coniuge disponeva.
Va osservato, infatti, che, in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 878 del 1970, l’assegno divorzile può essere posto a carico di uno dei coniugi, in caso di divorzio, laddove l’altro coniuge non abbia mezzi economici adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, comma 6, L.878/70).
Pertanto, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, del tutto correttamente, aveva ritenuto che l’assegno divorzile non dovesse essere correlato al pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale, il quale, effettivamente, era notevolmente accresciuto.
La Corte d’appello, infatti, aveva adeguatamente tenuto in considerazione, altresì, la circostanza che l’ex moglie aveva la disponibilità di un’altra casa, in comproprietà con l'ex coniuge, dove la stessa avrebbe potuto andare ad abitare.
In altri termini, ciò significa che il Giudice, nel valutare l’eventuale diritto di uno dei coniugi alla corresponsione o alla modifica dell’assegno divorzile, deve tenere in considerazione la complessiva situazione economico-reddituale di entrambi.
Di conseguenza, nel caso di specie, poiché l’ex moglie avrebbe potuto andare ad abitare in un’altra casa, di cui era comproprietaria assieme all’ex marito, doveva escludersi che l’aumento del canone di locazione, relativo all’immobile adibito a residenza familiare, potesse incidere nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’ex moglie, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali.