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Ex moglie casalinga ha diritto ad essere mantenuta

Famiglia - -
Ex moglie casalinga ha diritto ad essere mantenuta
Va mantenuta l'ex moglie casalinga con incapacità oggettiva a trovarsi un impiego.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10540 del 25 giugno 2012, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di diritto all’assegno divorzile (art. 5, legge n. 898 del 1970)

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale, che aveva già pronunciato il divorzio tra i coniugi, aveva disposto l’affidamento congiunto della figlia minore, che veniva collocata presso la madre, ponendo a carico del padre il pagamento di un assegno mensile di Euro 950, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia stessa e dell’altro figlio della coppia.

Il Tribunale, invece, aveva rigettato la domanda della madre di porre a carico del padre anche il pagamento di una a titolo di contributo nel proprio mantenimento, in quanto la medesima non aveva dimostrato di non essere in grado di procurarsi adeguati redditi propri.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello, considerata l’età della madre, “la sua dedizione alla casa e all’accudimento della prole e, quindi, le difficoltà, soggettive ed oggettive, per procurarsi un lavoro confacente alle proprie capacità, nonostante l’iscrizione nelle liste del collocamento ed i propri sforzi”, condannava il padre al pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento dell’ex moglie.

Il padre, ritenendo la sentenza ingiusta, provvedeva a proporre ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, “verificando la sussistenza di tutti i presupposti per l’attribuzione dell’assegno, e procedendo alla sua quantificazione in maniera corretta”.

Il Giudice di secondo grado, inoltre, aveva, secondo la Cassazione, “adeguatamente valutato il tenore di vita in costanza di convivenza, sia con riferimento alla posizione economica e sociale del marito, ufficiale dell’esercito, a fronte dell’attività di casalinga svolta dalla moglie (…), sia in relazione all’assetto economico vigente all’atto della pregressa separazione personale”.

Osservava la Corte, inoltre, come il Giudice di secondo grado avesse “correttamente applicato il principio secondo cui il giudice, chiamato a decidere sull’attribuzione dell’assegno di divorzio, è tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio”.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione relativa all’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, la Cassazione precisava come tale accertamento vada compiuto considerando la possibilità effettiva e non meramente astratta di percepire redditi propri, dovendosi tener conto “di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso di specie, in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’Appello aveva correttamente tenuto in considerazione il fatto che per l’ex moglie risultava oltremodo difficoltoso trovare un lavoro, dal momento che la stessa non era più in giovane età e si era sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione riteneva di dover rigettare il ricorso proposto dall’ex marito, confermando la sentenza resa dalla Corte d’Appello.


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