La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29468 del 01.12.2011, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una moglie separata aveva agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del marito al rilascio del garage, precisando che il medesimo era di pertinenza della casa a suo tempo adibita a residenza famigliare.
Secondo la moglie, infatti, il garage sarebbe stato di sua spettanza in quanto il Giudice, al momento della separazione, le aveva assegnato il diritto di abitare la casa coniugale assieme ai figli.
Il marito si era opposto alla richiesta della moglie, osservando che il garage in questione non era una pertinenza della casa coniugale, bensì di un altro appartamento, di proprietà del marito stesso, sito nel medesimo stabile.
Il Giudice, tuttavia, aveva ritenuto di dover dar ragione alla moglie, evidenziando che l’assegnazione della casa coniugale comprendeva anche le relative pertinenze e, dunque, anche il garage oggetto di controversia.
Ritenendo la decisione ingiusta, il marito aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava il ricorrente, in particolare, che il Giudice, nel riconoscere il diritto della moglie di utilizzare il garage, aveva violato l’art. 817 cod. civ., in quanto non aveva tenuto in considerazione il fatto che il garage in questione era stato acquistato assieme ad un altro appartamento, al quale, peraltro, era collegato da una scala esterna.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle osservazioni svolte dal ricorrente, accogliendo il relativo ricorso in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, infatti, che è il coniuge che rivendica la mancata consegna del garage a dover dimostrare che il medesimo costituisce una pertinenza della casa coniugale al medesimo assegnata, mentre, nel caso di specie, la moglie aveva fondato la propria domanda sul semplice fatto che il box era contiguo all’abitazione e che all’interno dello stesso si trovavano “la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione”.
Secondo la Cassazione, invece, la moglie, a fronte delle contestazioni da parte del marito, il quale aveva precisato che il garage era di pertinenza di un altro immobile, avrebbe dovuto dimostrare specificatamente che, “durante la vita coniugale, il box era stato concretamente adibito al servigio dell’abitazione (…), nonostante l’iniziale diversa destinazione”.
Poiché, invece, la moglie non era stata in grado di dimostrare pienamente la suddetta circostanza, la Corte di Cassazione concludeva per l’accoglimento del ricorso presentato dal marito, procedendo all’annullamento della sentenza impugnata e al rinvio della causa al Tribunale di Sulmona, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.