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Casa coniugale usata solo d'estate

Famiglia - -
Casa coniugale usata solo d'estate
Revocata l’assegnazione della casa coniugale alla moglie che la utilizza solo nel periodo estivo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11218 del 10 maggio 2013, si è occupata di un interessante caso di separazione personale tra coniugi, fornendo alcune interessanti precisazioni in merito al provvedimenti che possono essere adottati dal giudice.

In particolare, se la casa coniugale viene assegnata alla moglie ma questa non ne usufruisce, il marito ha diritto a veder revocato il relativo provvedimento?

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, sembra proprio di sì.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Venezia, in parziale modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi previste nella sentenza, aveva revocato l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.

La Corte d’appello, in particolare, aveva rilevato come apparisse dimostrato che la madre viveva stabilmente con la figlia, utilizzando come domicilio principale l'abitazione dei propri genitori e non l’ex casa coniugale, che le era stata assegnata con la sentenza di separazione personale dal coniuge.

Pertanto, secondo il giudice di secondo grado, doveva ritenersi che la moglie utilizzasse la casa coniugale “con la figlia prevalentemente durante l'estate, salvo che nei periodi in cui si trasferiva per le vacanze in altre località, e, dunque, saltuariamente”.

Quanto alla richiesta di affidamento condiviso della figlia, la medesima era stata ritenuta ammissibile dalla Corte di secondo grado, trattandosi di una “questione ispirata al superiore interesse della minore”.

Ritenendo tale sentenza ingiusta, la moglie proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 155 quater codice civile.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello avrebbe errato “nel ritenere che la utilizzazione, pur prolungata e prevalente durante un determinato periodo dell'anno, della casa familiare sia assimilabile alla cessazione dell'uso della stessa quale stabile abitazione, laddove il requisito della stabilità non sarebbe incompatibile con una utilizzazione costante in periodi determinati”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, evidenziando come risultasse accertato che la medesima utilizzava la casa coniugale a lei assegnata “solo saltuariamente, e prevalentemente durante l'estate”.

Ebbene, al riguardo, la Corte rilevava che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (art. 155 quater c.c., comma 1, primo periodo)” e che ciò “risponde all'esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di conservare ai figli di coniugi separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.

Ebbene, secondo la Cassazione, “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare” e, nel caso di specie, la Corte d’appello si era pronunciata conformemente a tale principio, ritenendo che “il carattere del tutto saltuario della utilizzazione” della casa coniugale da parte della madre escludeva che la stessa potesse “ancora rappresentare l'habitat domestico della minore, il centro dei suoi affetti ed interessi, ormai spostato in (…), ove la stessa risiede e frequenta la scuola”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la sentenza della Corte d’appello e condannando la ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali.


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