Se il condominio vuole applicare un criterio di ripartizione della spesa diverso da quello previsto dalla legge, è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini?
Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 19 settembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato, un condomino aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva approvato un’unica tabella per la ripartizione delle spese relative ai due ascensori presenti in condominio, escludendo dal pagamento delle spese i condomini proprietari delle unità immobiliare site al piano rialzato e quelli proprietari di due cantine.
Il ricorrente evidenziava, in particolare, che l’assemblea avrebbe dovuto escludere anche lui dal pagamento di tali spese, in quanto proprietario di un’unità immobiliare sita al quinto piano che, a seguito di frazionamento, non poteva usufruire dell’ascensore.
Il Tribunale osservava, in via preliminare, che “tutti i titolari delle unità immobiliari comprese nell'edificio (…) sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle parti comuni”, ai sensi dell’art. 1118 c.c. e in base ai criteri previsti dall’art. 1123 c.c.
Precisava, inoltre, che la regola posta dall’art. 1124 c.c., che prevede la ripartizione tra i condomini delle “spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale”, è applicabile, per analogia, alle spese relative alla ricostruzione e manutenzione dell’ascensore, con la precisazione che tale criterio di ripartizione può essere derogato dal condominio solo con il consenso di tutti i condomini.
Nel caso di specie, dunque, la delibera dell’assemblea di condominio, che derogava ai criteri di ripartizione della spesa dell’ascensore previsti dalla legge, non poteva considerarsi legittima, in quanto la stessa era stata adottata a maggioranza e non all’unanimità.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, doveva essere accolta l’impugnazione della delibera, avendo, appunto, “l'assemblea approvato a maggioranza e non all'unanimità, l'esclusione di alcuni condomini dal pagamento delle spese ascensore che devono essere ripartite a carico anche dei proprietari degli immobili posti al piano terreno e delle cantine”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano annullava la delibera impugnata, per quanto riguardava la ripartizione delle spese relative all' ascensore, condannando il condominio al pagamento delle spese processuali.