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Se un condomino non paga le spese condominiali gli altri hanno diritto di saperlo?

Se un condomino non paga le spese condominiali gli altri hanno diritto di saperlo?
Cosa succede se veniamo accusati, tuttavia con fondamento, di non pagare le spese condominiali davanti a tutta l’assemblea di condominio o mediante una lettera indirizzata a tutti i condomini?
Possiamo sostenere che questo comportamento costituisce diffamazione o violazione della nostra privacy?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21376 del 23 maggio 2016, è intervenuta proprio in merito a questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, il condomino inadempiente aveva ritenuto che tale condotta integrasse il reato di diffamazione, di cui all’art. 595 codice penale, oltre che la violazione del proprio diritto alla riservatezza, tutelato dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice della privacy).

In particolare, va osservato che l’art. 595 codice penale punisce, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1032 euro, chiunque, “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Il d.lgs. n. 196 del 2003, invece, come noto, è intervenuto a tutelare il trattamento dei nostri “dati sensibili”, garantendone il diritto alla riservatezza.

Ebbene, in considerazione di quelli che sono gli elementi essenziali del reato di diffamazione e della violazione del diritto alla riservatezza, la Corte di Cassazione non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condomino in questione, in quanto infondate.

In particolare, secondo la Cassazione, nel caso di specie non vi era stata alcuna “diffamazione”, in quanto il condomino non era stato accusato di un fatto non vero, ma di una circostanza vera e provata.

In altri termini, questo significa che si può parlare di “diffamazione” solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui un soggetto venga accusato pubblicamente di aver commesso un fatto che in realtà, invece, non ha commesso: se la notizia è vera, il reato non può dirsi commesso.

Anche per quanto riguarda la questione relativa alla presunta violazione della privacy, la Cassazione non è d’accordo con la tesi del condomino inadempiente.

Secondo la Cassazione, infatti, non si può parlare di diritto alla riservatezza nei confronti di soggetti (i condomini), che fanno parte dello stesso condominio, dal momento che vi sono delle spese comuni e che i condomini hanno diritto di sapere se le stesse vengono o meno pagate da tutti gli obbligati e chi sono gli eventuali condomini inadempienti.

Dunque, anche in questo caso la fattispecie della violazione della privacy non poteva dirsi integrata nel caso di specie: al massimo, tale violazione si sarebbe potuta dire integrata nell’ipotesi in cui il condomino fosse stato accusato davanti a soggetti estranei al condominio di non aver pagato le spese condominiali. In quest’ultimo caso, infatti, non c’è alcun diritto per i soggetti terzi di venire a sapere gli affari interni al condominio.

Facendo un breve riepilogo, quindi, se viviamo all’interno di un condominio e un condomino rende noto agli altri che non sono state da noi pagate le spese condominiali, non possiamo avanzare nessuna lamentela, né dal punto di vista di un presunto reato di diffamazione, né per quanto riguarda una presunta violazione della privacy.

Infatti, se la circostanza è vera, non possiamo dirci in alcun modo “diffamati” e, d’altro canto, i condomini hanno tutto il diritto di essere informati circa la gestione del bene comune, avendo diritto, altresì, a conoscere i nomi dei condomini che non abbiano provveduto al pagamento delle spese condominiali.

Ciò che non è ammesso, invece, è che tali informazioni vengano rese pubbliche a soggetti terzi ed estranei al condominio, nel qual caso si potrà parlare, effettivamente, di violazione del nostro diritto alla riservatezza.


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