(1)(2)1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali(3).
Note
(1)
Articolo modificato dall'art. 16, commi 1 e 2, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall' art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, successivamente, dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, da ultimo, sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135, sostitutivo dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 262 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale".