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Bed and Breakfast in condominio? Secondo la Cassazione si può

Bed and Breakfast in condominio? Secondo la Cassazione si può
Se abitiamo all’interno di un condominio possiamo decidere liberamente di affittare una delle nostre camere dietro pagamento di un corrispettivo ad altri soggetti? In sostanza, possiamo avviare liberamente nel nostro appartamento un’attività di “bed and breakfast”?

Potrebbe, infatti, porsi un problema in termini di violazione del regolamento condominiale, che solitamente vieta di svolgere “attività commerciali” negli appartamenti adibiti ad uso abitativo.

In questo caso, se il condominio dovesse opporsi, proprio invocando la disposizioni di cui al regolamento condominiale, le sue argomentazioni dovrebbero ritenersi fondate?

Sul quesito si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24707 del 20 novembre 2014, la quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso all’esame della Corte, il condominio aveva agito in giudizio nei confronti di un condomino che aveva, appunto, iniziato ad affittare le camere del proprio appartamento a terzi, dando vita ad una vera e propria attività di “bed and breafast”, nonostante il regolamento condominiale prevedesse espressamente che gli appartamenti fossero destinati all’uso abitativo privato o, al massimo, ad ufficio.

Mentre in primo grado il giudice riteneva di dover accogliere le domande sollevate dal condominio, la Corte d’Appello, chiamata a giudicare in secondo grado, ribaltava la sentenza e concludeva nel senso della legittimità della condotta del condomino, il quale, affittando le camere del proprio appartamento non avrebbe violato il regolamento condominiale, in quanto non sarebbe, comunque, stata cambiata la destinazione d’uso dell’immobile stesso.

Il condominio, proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, la quale riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello.

In particolare, secondo la Cassazione, mentre il condominio non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della propria tesi, il giudice del secondo grado di giudizio avrebbe “con argomentazioni logiche e coerenti, ritenuto che la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast (...), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività”.

Secondo la Cassazione, infatti, lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast potrebbe essere impedita al condomino solo se gli altri condomini riuscissero a provare che la stessa comporta un qualche pregiudizio nei loro confronti ma, prosegue la Corte, nel caso di specie non era stata fornita alcuna prova nemmeno in tal senso.

In conclusione, quindi, la Corte rigettava il ricorso promosso dal condominio e confermava la sentenza di secondo grado, la quale aveva dichiarato la legittimità dell’attività di “bed and breakfast” svolta dal condomino all’interno del proprio appartamento.

Infatti, secondo quanto affermato dai giudici, lo svolgimento di questa attività non comporterebbe, comunque, una modifica della destinazione d’uso dell’immobile, con la conseguenza che non si potrebbe in alcun modo affermare che il condomino che intraprenda lo svolgimento di tale attività, si ponga in violazione della norma del Regolamento di condominio che imponga di destinare gli appartamenti ad uso abitativo privato.


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