Ma esistono altri modi di estinguere un debito, senza procedere con l'adempimento? Ebbene sì, e tra questi vi è la compensazione.
Quando può verificarsi la compensazione? Requisito fondamentale è che vi siano due soggetti che, fra di loro, siano al contempo sia debitori che creditori. Ad esempio, Tizio ha un debito verso Caio, ma anche Caio ha, a sua volta, un debito verso Tizio. Di conseguenza, piuttosto che scambiarsi denaro a vicenda, possono procedere con la compensazione, individuando eventualmente la differenza tra i crediti.
L'art. 1241 del Codice Civile, difatti, individua la compensazione come un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento e a carattere satisfattorio, che si verifica, appunto, quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per le quantità corrispondenti.
In particolare, possiamo distinguere tre tipologie di compensazione:
- la compensazione legale, disciplinata dall'art. 1243 del Codice Civile;
- la compensazione giudiziale, disciplinata dal medesimo art. 1243 del Codice Civile;
- la compensazione volontaria, disciplinata dall'art. 1252 del Codice Civile.
Deve trattarsi, quindi, di debiti che siano omogenei, come - ad esempio - debiti aventi ad oggetto somme di denaro, determinati nel loro ammontare (liquidi), ed esigibili, cioè non sottoposti a termini o condizioni e quindi riscuotibili.
Se, invece, il credito non è liquido, ma è comunque di facile e pronta liquidazione, si ha la compensazione giudiziale. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1243 del Codice Civile, difatti, se il debito opposto in compensazionenon è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
L'art. 1246 del Codice Civile, stabilisce, invece, che la compensazione non si verifica nei seguenti casi:
- credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
- credito dichiarato impignorabile;
- rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
- divieto stabilito dalla legge.
E se, invece, il debito non si ha con un privato ma con il fisco? Può aversi compensazione? Ebbene sì, esiste la cosiddetta "compensazione tributaria".
L'istituto della compensazione tributaria consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente, che risultino dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Difatti, secondo la legge n. 212/2020 (Statuto del contribuente), la compensazione è una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.
In particolare, esistono due tipologie di compensazione fiscale:
- compensazioni verticali (o “interne”), ossia quelle compensazioni attuate all’interno della medesima tipologia di imposta;
- compensazioni orizzontali (o “esterne”), ossia quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa.
Qualora, inoltre, si tratti di crediti superiori a 5.000 euro, occorre l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.
In merito alle compensazioni verticali, invece, vanno effettuate sempre utilizzando il modello F24 da trasmettere attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tali compensazioni sono vietate:
- agli accollanti di debito di imposta altrui;
- ai titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché ai committenti, relativamente alle somme che devono versare, mediante delega F24, precedentemente trattenute all’appaltatore, afferenti alle ritenute sulle retribuzioni corrisposte.
Tale decreto ha previsto, inoltre, una sanzione di 1.000 euro in caso di compensazioni non regolari, e ha esteso l’obbligo di avvalersi dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, per la trasmissione di modelli F24 contenenti compensazioni, ai soggetti non titolari di partita IVA e ai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi e bonus erogati ai dipendenti.