Nel caso in cui il coniuge tradisca l’altro per mezzo di internet, la separazione può essergli addebitata?
La questione non è di poco conto, dal momento che, in caso di addebito della separazione, il coniuge cui venga ricollegata la responsabilità per il fallimento dell’unione coniugale, non potrà vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, nonostante, in ipotesi, sussistano le condizioni di carattere economico richieste per legge.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi, respingendo la domanda di addebito formulata dal marito e ponendo a carico del medesimo il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della moglie e dei due figli.
Il Tribunale, infatti, aveva rilevato una “forte disparità tra le condizioni economiche delle parti”, a favore del marito, “in quanto l’entità dei ricavi e delle risultanze dei conti bancari depositati nel primo grado, attestava una forte sottovalutazione del suo reddito dichiarato”.
Il marito, ritenendo tale decisione ingiusta, proponeva appello, chiedendo alla Corte di addebitare la separazione alla moglie, la quale aveva “intrapreso una relazione, via internet, con un altro uomo” e lavorava “in nero”.
La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava l’impugnazione, con la conseguenza che il marito decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Nemmeno la Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Osserva la Cassazione, infatti, come la Corte d’Appello abbia, del tutto correttamente, ritenuto che “la dimostrazione della relazione via internet della signora, non sarebbe stata comunque un fatto giustificativo dell’addebito della separazione, in assenza di una prova sull’efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale”.
In tal senso si è, peraltro, già espressa la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 codice civile, ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. civ., sent. 27 gennaio 2014, n. 1696).
La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto che tale condotta lesiva dei doveri coniugali fosse intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, “dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici”.
Sulla base di tali circostanze, dunque, la Corte aveva escluso che il fallimento del matrimonio fosse da ricondurre al tradimento via internet della moglie, “ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva di dover rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.