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Articolo 27 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Attivitą culturali, ricreative e sportive

Dispositivo dell'art. 27 Legge sull'ordinamento penitenziario

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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