Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.