(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di esercizio da parte del commissario liquidatore dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, l. fall., al fine di vedere revocati i pagamenti intervenuti nell'anno precedente alla liquidazione, per la determinazione della competenza territoriale si rende applicabile il criterio di collegamento dell'art. 20 c.p.c., individuabile nel forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma terzo, c.c., ossia il domicilio del creditore corrispondente a quello della sede del liquidatore. La natura costitutiva della revocatoria fallimentare non esclude il collegamento dell'azione ai diritti di obbligazione, in sostanza domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corrispondente al quantum pagato, né osta a tale ricostruzione dell'azione l'identificazione come diritto potestativo del potere di agire; infatti il cosiddetto diritto potestativo è comunque relativo «a diritti di obbligazione», perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia patrimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e dall'altro determina la costituzione di un credito che in caso di buon esito dell'azione, non potrà adempiersi se non al domicilio del creditore, divenendo le somme versate immediatamente restituibili al liquidatore e, quindi, oggetto di un'obbligazione relativa ad una somma liquida ed esigibile.