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Articolo 71 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti della revocazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 71 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.]

Massime relative all'art. 71 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 10578/2004

In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 legge fall. — che prevede l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, abbia restituito quanto aveva ricevuto dal fallito — non configura una ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò — risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo — è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela.

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