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Articolo 155 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Dispositivo dell'art. 155 Legge fallimentare

(1) Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili [2272-2283, 2484-2496 c.c.] (2).

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447 ter, primo comma, lettera d), del codice civile.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) La liquidazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare, quindi, non segue le regole previste per il patrimonio dell'impresa fallita. Ne consegue che i creditori del patrimonio destinato possono ricorrere ad azioni esecutive individuali.

Ratio Legis

Il legislatore disciplina gli effetti del fallimento della società sul patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, lett. a), c.c.: la norma mira a mantenere attivo il patrimonio destinato, per conservarne la produttività.
Il curatore è tenuto a gestire separatamente il patrimonio destinato, per garantire la separazione patrimoniale delle masse e salvaguardare le rispettive classi di creditori.

Massime relative all'art. 155 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2013/1975

Qualora il pretore, investito dello svolgimento della procedura fallimentare con rito sommario, nell'atto di accertare il passivo costati che questo supera le lire un milione e cinquecentomila, egli deve astenersi dal dichiarare esecutivo lo stato passivo, rimettendo gli atti al tribunale, ex art. 155 cpv., legge fallimentare, per la prosecuzione della procedura. Peraltro, l'illegittimità della dichiarazione di esecutività dello stato passivo può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione, in difetto della quale il decreto di esecutività rimane fermo ed i crediti ammessi con riserva di esibizione di documenti restano definitivamente esclusi.

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