(massima n. 1)
Qualora il pretore, investito dello svolgimento della procedura fallimentare con rito sommario, nell'atto di accertare il passivo costati che questo supera le lire un milione e cinquecentomila, egli deve astenersi dal dichiarare esecutivo lo stato passivo, rimettendo gli atti al tribunale, ex art. 155 cpv., legge fallimentare, per la prosecuzione della procedura. Peraltro, l'illegittimità della dichiarazione di esecutività dello stato passivo può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione, in difetto della quale il decreto di esecutività rimane fermo ed i crediti ammessi con riserva di esibizione di documenti restano definitivamente esclusi.