Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123 [118 ss.].
Possono essere riproposte le azioni revocatorie (1) già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie (2) per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso (3).
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.