I creditori (1) concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V [92-103] (2).
Note
(1)
Si tratta sia dei creditori vecchi che di quelli nuovi, che devono presentare una apposita domanda di ammissione al passivo: i primi sono quelli che erano già stati ammessi al passivo ma non erano stati integralmente soddisfatti; i secondi, sono coloro che hanno maturato un credito dopo la chiusura del fallimento oppure che avevano un credito precedente ma non si sono insinuati nella procedura.
Quando il fallimento è riaperto, non può essere esperita da nessun creditore una azione individuale.
Quando il fallimento è riaperto, non può essere esperita da nessun creditore una azione individuale.
(2)
Comma così modificato con d.lgs. 5/2006.