Cass. civ. n. 23032/2007
In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine «riapertura» sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando, ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti medio tempore dall'imprenditore possano essere revocati.
Cass. civ. n. 26831/2006
Il decreto camerale, con il quale la corte d'appello, a norma dell'art. 22, secondo comma, della legge fall., accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la relativa pronuncia, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame, secondo quanto disposto dall'art. 121 legge fall., ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 26688/2006
Il decreto di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall'art. 120 legge fall., e cioè la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. La nomina del difensore e la domiciliazione presso di esso effettuate in sede di istruttoria prefallimentare dall'imprenditore poi fallito e successivamente ritornato in bonis a seguito di chiusura della procedura hanno una valenza endoconcorsuale e non possono estendersi al caso, meramente ipotetico, di riapertura del fallimento.
Cass. civ. n. 4509/1978
Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dispone la riapertura del fallimento, ha forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo né soggetto a gravame, né revocabile, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.