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Articolo 121 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Casi di riapertura del fallimento

Dispositivo dell'art. 121 Legge fallimentare

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento (1) o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza (2):

  1. 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
  2. 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi (3).

La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18 (4).

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Note

(1) Si tratta di ipotesi in cui vengano conseguiti crediti che all'epoca del fallimento erano futuri e incerti; oppure si scopra l'esistenza di beni di cui si ignorava l'esistenza o il consistente valore.
E' il tribunale a dover valutare discrezionalmente se il provvedimento è utile.
(2) L'accoglimento dell'istanza di riapertura del fallimento deve basarsi solo su prove fornite dall'istante, perché non è possibile assumerle d'ufficio.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 5/2006.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di consentire fino in fondo la par condicio creditorum, mediante la riapertura del concorso laddove il patrimonio del fallito consenta una soddisfazione successiva alla procedura.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Nell’articolo 121, terzo comma, della legge fallimentare la sostituzione della parola "appellata" con la parola "reclamata" è conseguenza della modifica apportata all’art. 18.

Massime relative all'art. 121 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 23032/2007

In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine «riapertura» sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando, ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti medio tempore dall'imprenditore possano essere revocati.

Cass. civ. n. 26831/2006

Il decreto camerale, con il quale la corte d'appello, a norma dell'art. 22, secondo comma, della legge fall., accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la relativa pronuncia, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame, secondo quanto disposto dall'art. 121 legge fall., ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 26688/2006

Il decreto di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall'art. 120 legge fall., e cioè la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. La nomina del difensore e la domiciliazione presso di esso effettuate in sede di istruttoria prefallimentare dall'imprenditore poi fallito e successivamente ritornato in bonis a seguito di chiusura della procedura hanno una valenza endoconcorsuale e non possono estendersi al caso, meramente ipotetico, di riapertura del fallimento.

Cass. civ. n. 4509/1978

Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dispone la riapertura del fallimento, ha forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo né soggetto a gravame, né revocabile, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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