(massima n. 1)
Il decreto di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall'art. 120 legge fall., e cioč la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. La nomina del difensore e la domiciliazione presso di esso effettuate in sede di istruttoria prefallimentare dall'imprenditore poi fallito e successivamente ritornato in bonis a seguito di chiusura della procedura hanno una valenza endoconcorsuale e non possono estendersi al caso, meramente ipotetico, di riapertura del fallimento.