(massima n. 1)
Il decreto camerale, con il quale la corte d'appello, a norma dell'art. 22, secondo comma, della legge fall., accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la relativa pronuncia, non č autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo č rappresentato dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame, secondo quanto disposto dall'art. 121 legge fall., ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.