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Articolo 73 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Vendita con riserva di proprietà

Dispositivo dell'art. 73 Legge fallimentare

(1) Nella vendita con riserva di proprietà [1523 c.c.], in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine [1531 c.c.] o a rate, il curatore può subentrare nel contratto (2) con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto (3).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 169/2007.
(2) Il curatore può, quindi, decidere di pagare in prededuzione il prezzo convenuto tra venditore e imprenditore in bonis.
(3) Si è preferito tutelare la parte acquirente, che avrebbe dovuto restituire il bene e insinuarsi nel fallimento per ottenere la restituzione delle rate già versate (con il rischio concreto di non poter essere soddisfatto integralmente).

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

4 L’articolo 4 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III della legge fallimentare.
L’articolo 73 del r.d. è stato completamente riscritto - dal comma 10 - alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in quanto l’originaria formulazione, estesa a tutte le fattispecie di vendita a termine o a rate, non era sistematicamente compatibile con la disciplina dei rapporti pendenti. Infatti, la tutela del venditore non fallito in tali contratti (tutela esplicantesi nell’obbligo del curatore che subentra nel contratto di versare il prezzo per l’intero) si giustifica soltanto nella ipotesi in cui non sia avvenuto il passaggio della proprietà, il che richiede l’apposizione della clausola sul riservato dominio. Qualora la proprietà fosse stata trasferita prima del fallimento il contratto sarebbe da considerarsi eseguito; nel patrimonio del venditore residuerebbe un mero credito da far valere nei confronti del fallimento secondo le regole del concorso.

Massime relative all'art. 73 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13568/2009

Quando il curatore fallimentare agisce in revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fall., impugnando l'atto con cui il fallito ha disposto dei beni in favore del creditore contestualmente spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in proprio favore il patto di riservato dominio sui beni oggetto della predetta azione, deve provare che tale patto abbia data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 1524 c.c., anche nel caso in cui ne sia venuto meno il possesso, da parte del fallito, anteriormente alla dichiarazione di fallimento; ciò perchè, in virtù del carattere recuperatorio dell'attivo proprio dell'azione revocatoria, gli effetti della dichiarazione di fallimento sono anticipati al momento in cui l'atto revocato è stato compiuto, purchè nei limiti del periodo sospetto.

Cass. civ. n. 11145/2009

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 c.c.

Cass. civ. n. 28480/2005

La peculiare disciplina dettata dall'art. 73, secondo comma, della legge fall., che assicura al compratore una tutela più ampia rispetto a quella accordata al promittente acquirente dall'art. 72, quarto comma, trova giustificazione nel fatto che nella vendita a rate con riserva di proprietà l'effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all'integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato; essa non può quindi trovare applicazione al contratto preliminare di compravendita concluso in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, il quale rimane assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 72, quarto comma, della legge fall. anche nell'ipotesi in cui siano stati pattuiti l'immediato trasferimento del possesso e l'integrale pagamento del prezzo, in quanto tali clausole, aventi carattere accessorio e non incompatibili con la natura obbligatoria del contratto, non determinano effetti traslativi, essendo all'uopo necessaria la prestazione di un ulteriore consenso ad opera delle parti.

Cass. civ. n. 5552/2003

In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e con riguardo al contratto di leasing cosiddetto traslativo, nel caso di fallimento del concedente trova applicazione l'art. 72, quarto comma, della legge fallimentare, che prevede, per l'ipotesi in cui — nel caso di fallimento del venditore — la cosa venduta non sia passata in proprietà del compratore, la facoltà del curatore di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento, e non già l'art. 73, secondo comma, della legge medesima, secondo il quale, nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto. Il citato art. 72, quarto comma, legge fall., deve, infatti, ritenersi norma di carattere generale, applicabile a tutti i contratti di scambio in cui il trasferimento della proprietà si verifica in un momento successivo a quello della formazione del consenso, e rispetto alla quale l'art. 73, secondo comma, si pone quale regola eccezionale (dettata dal legislatore a maggior tutela dell'acquirente), come tale di stretta interpretazione. Del resto, pur essendo riscontrabili alcune analogie tra il contratto di vendita con riserva di proprietà ed il contratto di leasing traslativo, va rilevato che, mentre nel primo (avente effetti reali) il trasferimento della proprietà, già consensualmente deciso, si verifica del tutto automaticamente con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, nel leasing traslativo (avente effetti obbligatori) il perfezionamento dell'effetto traslativo è rimesso ad un evento futuro ed incerto, conseguente ad una manifestazione unilaterale di volontà del conduttore, con la conseguenza, in tema di fallimento, che, mentre nel primo caso è certo che il bene, alla scadenza del periodo di rateazione, non farà più parte della massa attiva fallimentare, nella ipotesi di leasing traslativo non è dato sapere se il bene resterà o meno acquisito alla massa, dipendendo tale evento dall'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore.

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