(massima n. 1)
Quando il curatore fallimentare agisce in revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fall., impugnando l'atto con cui il fallito ha disposto dei beni in favore del creditore contestualmente spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in proprio favore il patto di riservato dominio sui beni oggetto della predetta azione, deve provare che tale patto abbia data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 1524 c.c., anche nel caso in cui ne sia venuto meno il possesso, da parte del fallito, anteriormente alla dichiarazione di fallimento; ciò perchè, in virtù del carattere recuperatorio dell'attivo proprio dell'azione revocatoria, gli effetti della dichiarazione di fallimento sono anticipati al momento in cui l'atto revocato è stato compiuto, purchè nei limiti del periodo sospetto.